L’intervista di possibili testimoni e di indagati connessi è il più importante tra gli atti di indagine. L’art. 391 bis, prevede un nucleo di disposizioni comuni, disciplina tre modalità di acquisizione:

  1. il colloquio non documentato;
  2. l’assunzione di informazioni da verbalizzare;
  3. il rilascio di una dichiarazione scritta.

Come detto, mentre il colloquio informale può essere svolto sia dal difensore sia dai suoi ausiliari, le informazioni e le dichiarazioni possono essere acquisite soltanto dal difensore e dal suo sostituto.

 L’art. 391 bis esclude dall’intervista alcune persone che sono incompatibili con la qualifica di teste: il responsabile civile, il civilmente obbligato, il giudice, il pubblico ministero ed i loro ausiliari, i difensori e i loro assistiti che abbiano svolto o verbalizzato altre interviste nel medesimo procedimento.

 Avvisi

In ogni caso, prima che il colloquio abbia inizio, il difensore o il suo ausiliario deve avvertire la persona intervistata, a pena di inutilizzabilità dell’atto (art. 391 bis co. 3):

  • della propria qualità;
  • dello scopo del colloquio, ossia se intende semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni;
  • dell’obbligo di dichiarare se è indagata o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato.

L’intervista di persone indagate o imputate nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato deve svolgersi con la necessaria presenza del difensore di colui che viene intervistato, preavvisato almeno ventiquattro ore prima (art. 391 bis co. 5);

  • della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
  • del divieto di rivelare le domande eventualmente rivoltegli dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date. L’art. 379 bis punisce chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito ad un atto del procedimento. La disciplina si completa con un divieto speculare (art. 391 bis co. 4), posto in capo al difensore, il quale non può chiedere alle persone già sentite notizie sulle domande formulate o sulle risposte date, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute (art. 391 bis co. 6);
  • delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione (reclusione fino a quattro anni ex art. 391 ter).

 Una norma di chiusura (art. 391 bis co. 6) stabilisce che l’inosservanza delle disposizioni generali appena esposte comporta, oltre alla citata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, il sorgere di un illecito disciplinare che deve essere comunicato dal giudice che procede al consiglio nazionale forense per gli opportuni provvedimenti.

 Colloquio non documentato

Il colloquio non documentato consiste in un atto che può essere compiuto anche dagli ausiliari del difensore (consulente tecnico e investigatore privato autorizzato) e che risulta essere finalizzato a vagliare il possibile testimone (o altro dichiarante) allo scopo di verificare quali sono i fatti che conosce e se egli può fornire elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore.

Tale colloquio, quindi, è funzionale ad un’eventuale assunzione di informazioni oppure alla richiesta di una dichiarazione scritta. Il fatto che non sia documentato, peraltro, rappresenta una garanzia per il difensore, che può effettuare tale vaglio preliminare con notevole libertà.

 Assunzione di informazioni

L’assunzione di informazioni costituisce il modello principale di intervista. Con tale atto, di regola, il difensore chiede al possibile testimone:

  • di narrare liberamente quanto è a sua conoscenza;
  • di rispondere alle domande formulate dall’intervistatore.

Le informazioni ottenute devono essere verbalizzate dal difensore o dal sostituto secondo le regole generali di documentazione degli atti del procedimento penale in quanto applicabili (art. 391 ter co. 3). Il difensore, qualora ritenga che le decisioni non siano utili per la posizione del proprio cliente, non è obbligato a produrre il verbale nel corso del procedimento. Se decide di produrlo, tuttavia, il verbale non deve essere manipolato e, quindi, le domande e le risposte devono essere documentate fedelmente.

 Il codice pone il divieto che all’assunzione delle informazioni assistano alcune persone, quali l’indagato, l’offeso e le altre parti private (art. 391 bis co. 8), e questo per evitare possibili influenze o pressioni sul dichiarante. Desta perplessità il fatto che tale divieto sia espressamente limitato alla sola assunzione di informazioni, essendo pacifico che anche nei colloqui informali e nella ricezione di dichiarazioni scritte sussiste la medesima ratio costituita dalla necessità di tutelare la genuinità delle informazioni.

Vi è un’apposita disciplina relativa all’ipotesi in cui la persona che sia stata sentita in qualità di possibile testimone, renda nel corso delle informazioni una dichiarazione dalla quale emergano indizi a proprio carico (dichiarazioni autoincriminanti) (art. 391 bis co. 9), disciplina questa analoga a quella vigente per l’autorità giudiziaria (art. 63 co. 1). Dal momento in cui la persona intervistata rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, il difensore o il sostituto devono interrompere l’assunzione di informazioni e non possono utilizzare le precedenti dichiarazioni contro la persona che le ha rese.

 Dichiarazioni scritte

L’ultima modalità di intervista consiste nel richiedere al possibile testimone o all’imputato il rilascio di una dichiarazione scritta. L’art. 391 ter co. 1 reca una dettagliata disciplina sul modo di procedere alla documentazione: la dichiarazione resa dalla persona intervistata deve essere da lei sottoscritta e il difensore o il sostituto ne devono autenticare la firma.

L’intervistatore deve quindi redigere una relazione allegata alla dichiarazione (co. 2) nella quale devono essere riportati:

  • la data in cui la dichiarazioni è stata ricevuta;
  • le generalità del difensore (o del sostituto) e della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
  • l’attestazione di aver rivolto gli avvisi di cui sopra;
  • i fatti sui quali verte la dichiarazione.

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