Intercettazioni

Il codice definisce mezzi di ricerca della prova :

  1. le ispezioni;
  2. le perquisizioni;
  3. i sequestri;
  4. le intercettazioni di comunicazioni.

L’intercettazione consiste in quell’atto del procedimento, effettuato mediante strumenti tecnici di percezione, che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persona, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza. I requisiti dell’intercettazione sono:

  • la segretezza: i soggetti devono comunicare tra loro col preciso intendo di escludere estranei dal contenuto della comunicazione e secondo modalitĂ  tali da tenere quest’ultima segreta;
  • gli strumenti di percezione: il soggetto che capta deve usare strumenti tecnici di percezione (es. elettronici) particolarmente invasivi ed insidiosi, idonei a superare le cautele elementari e a captarne i contenuti;
  • terzietĂ  e clandestinitĂ : il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino.

L’intercettazione è un’attività che può essere compiuta soltanto per iniziativa del pubblico ministero e su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari nei casi e modi previsti dalla legge (artt. 266-271).

L’intercettazione di comunicazioni tra presenti (cosiddetta intercettazione ambientale) da parte di una persona non presente è ammessa su autorizzazione del giudice fuori del domicilio privato, salvo che vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa (art. 266 co. 2).

 Requisiti per disporre intercettazioni

Le intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni sono ammesse con molti limiti, imposti dalla necessità di rispettare la garanzia prevista dall’art. 15 Cost. che tutela la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione . La compressione di tale diritto, in particolare, è ammessa soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva giurisdizionale) con le garanzie stabilite dalla legge (riserva di legge):

  • in adempimento alla riserva di giurisdizione, le intercettazioni devono essere autorizzate dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 267);
  • in adempimento alla riserva di legge, il codice prevede i presupposti per procedere alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni:
    • le intercettazioni possono essere disposte solo nei procedimenti relativi ai reati previsti dall’art. 266 co. 1;
    • devono esistere gravi indizi di reato, a prescindere da una responsabilitĂ  soggettiva (art. 267 co. 1);
    • l’intercettazione deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (co. 1).

 Intercettazioni per gravi delitti

Nelle indagini relative a delitti di criminalità organizzata, di minaccia per mezzo del telefono o contro la personalità individuale, i requisiti di cui sopra sono attenuati: in base all’art. 13 della l. n. 203 del 1991, infatti, basta la sussistenza di sufficienti indizi e la mera necessità per la prosecuzione delle indagini.

 Occorre sottolineare anche la possibilità che si svolgano le cosiddette intercettazioni preventive: l’art. 226 disp. att., infatti, consente di effettuare intercettazioni telefoniche al solo scopo di prevenire il compimento di determinati delitti particolarmente gravi in tema di criminalità mafiosa o terroristica. Tali intercettazioni sono disposte direttamente dal pubblico ministero con decreto quando vi siano elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione .

 Procedimento

Il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le intercettazioni (art. 267 co. 1). Tale autorizzazione viene data dal giudice con decreto motivato. Una volta ottenuto il provvedimento, il pubblico ministero emana un decreto con cui regola le modalità e la durata delle operazioni (co. 3). Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati nella procura della Repubblica, tuttavia, quando tali impianti risultino insufficienti o inidonei e sussistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (art. 268 co. 3).

Nei casi di urgenza l’intercettazione è disposta dal pubblico ministero, che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre ventiquattro ore decorrenti dal provvedimento. Il giudice, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida del decreto motivato. In caso di mancata convalida, l’intercettazione non può essere proseguita ed i risultati non possono essere utilizzati (art. 267 co. 2).

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