Informazione di garanzia
Quando il pubblico ministero sta per compiere un atto garantito, deve inviare all’indagato ed alla persona offesa un’informazione di garanzia con indicazione (art. 369):
- delle norme di legge che si assumono violate;
- della data e del luogo del fatto;
- dell’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
L’informazione di garanzia, che i media chiamano impropriamente avviso di garanzia , è una vera e propria attuazione del diritto dell’imputato ad essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico di cui all’art. 111 co. 3 Cost.
Informazione sul diritto di difesa
Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore di ufficio (art. 369 bis co. 1), la quale deve contenere (co. 2):
- l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
- il nominativo del difensore di ufficio ed il suo indirizzo e recapito telefonico;
- l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore di ufficio;
- l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio.
Ovviamente per evitare un clamoroso impatto della norma, è stata data un’interpretazione ragionevole, sulla base della quale solamente un’assoluta dimenticanza di tale comunicazione comporta nullità di tutti gli atti successivi.
Gli atti garantiti hanno la caratteristica di non poter essere validamente compiuti senza il previo avviso del difensore dell’indagato. Il difensore, comunque, ha la facoltà di assistere all’atto garantito, ma non il dovere. Da qui il principio per cui, una volta data avvertenza entro le ventiquattro ore, l’atto sarà validamente compiuto anche senza la presenza del difensore.