La l. n. 46 del 2006 ha eliminato la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere. L’unico rimedio è il ricorso per cassazione che, in quanto impugnazione, è sottoposto al principio di tassatività ed è consento soltanto nei casi previsti dal nuovo art. 428. Contro la sentenza di non luogo a procedere, in particolare, possono proporre ricorso per cassazione:
- il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte di appello;
- l’imputato, ma non quando con sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso;
- la persona offesa non costituita parte civile nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419 co. 7, ossia quando, ad esempio, sia stata omessa nei suoi confronti la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare;
- la persona offesa costituita parte civile (unico caso in cui la legge richiede che il danneggiato rivesta anche la qualifica di persona offesa dal reato).
Sul ricorso presentato da tali soggetti decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127. La corte di cassazione, in particolare:
- qualora accolga il ricorso:
- pronuncia sentenza di annullamento con rinvio al medesimo tribunale. L’udienza preliminare, tuttavia, sarà svolta da un giudice diverso da quello che ha emanato la sentenza impugnata;
- pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita;
- qualora rigetti il ricorso o pronunci sentenza di inammissibilità, conferma la sentenza di non luogo a procedere.
Se la Corte di cassazione rigetta il ricorso o lo dichiara inammissibile oppure se le parti non hanno presentato ricorso, la sentenza di non luogo a procedere non diventa irrevocabile: dal momento che si tratta di una sentenza emessa allo stato degli atti , infatti, il pubblico ministero può in qualsiasi momento chiedere al giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza.