Premessa

Il libro IV è diviso in due titoli, uno riferito alle misure cautelari personali, l’altro alle misure cautelari reali. Non trova invece disciplina in questo libro la disciplina relativa all’arresto in flagranza e al fermo, né la disciplina dell’accompagnamento coattivo. Le misure previste da questo libro non potranno essere utilizzate per ottenere dall’imputato quelle condotte collaborative il cui rifiuto entra a pieno titolo nella sfera del diritto di difesa.

Le disposizioni relative alle misure cautelari fanno riferimento all’imputato; nel corso delle indagini preliminari la persona indagata verrà tutelata in virtù dell’esetensione dei diritti e delle garanzie prevista ai sensi dell’art. 61.

 

Riserva di giurisdizione in materia di misure cautelari personali.

Nel complesso della disciplina delle misure cautelari assume rilievo il complesso di disposizioni generali (artt. 272-279) in cui il codice sancisce i pilastri fondamentali del sistema delle cautele incidenti sulla libertà personale dell’imputato, a cominciare dal principio di legalità sancito nell’art. 272: “le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo”. Alla disposizione dell’art. 272 fa subito riscontro quella dell’art. 279, che è norma generale attributiva della competenza funzionale, nella quale si riflette la garanzia della riserva di giurisdizione in ordine al medesimo settore. La competenza a provvedere spetta sempre al giudice che procede.

Al pm è riconosciuto solo il potere di disporre il fermo di indiziati. La norma dell’art. 279 va coordinata con l’art. 291 dove si prevede una particolare disciplina per il caso del giudice incompetente.

 

I presupposti del fumus commissi delicti e del periculum libertatis.

Tra le disposizioni generali relative alle misure cautelari personali il codice include anche quelle concernenti i presupposti delle misure stesse, sia con riferimento al profilo del fumus commissi delicti, sia con riferimento alla sfera del periculum libe rt atis.

Per quanto riguarda il primo profilo, l’art. 273 comma 1 individua quali condizioni generali di applicabilità delle misure in questione la sussistenza a carico del destinatario di “gravi indizi di colpevolezza”. Si tratta di un segnale diretto a frenare eventuali eccessive disinvolture sul piano applicativo, cui si raccorda il comma 2 dello stesso art. 273 nell’imporre alla competente autorità un sia pur sommario accertamento negativo circa la sussistenza di una delle cause di giustificazione o di non punibilità.

I criteri di valutazione dei gravi indizi sono indicati dal comma 1-bis che richiama varie disposizioni di cui il giudice deve necessariamente tenere conto per valutare il fumus commissi delicti a fronte di una richiesta di misura cautelare. Tra i vari criteri il giudice potrà tenere conto delle dichiarazioni provenienti da persone che siano imputate dello stesso reato, o in un procedimento connesso, o di un reato collegato ex art. 371 comma 2 lett. b, in quanto le medesime dichiarazioni risultino corredate da altri elementi probatori idonei a confermarne l’attendibilità.

Per quanto concerne il periculum libertatis, l’art. 274 si preoccupa di determinare le esigenze cautelari che sole, quando accompagnate dai gravi indizi, devono considerarsi di per sé idonee a giustificare l’adozione delle misure cautelari.

 

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