Il principio di concentrazione
Allo scopo di evitare che le energie del giudice si disperdano è necessario che tutto il processo sia concentrato nello spazio e nel tempo. Più precisamente, la concentrazione spaziale richiede che il processo si celebri in una sede attrezzata per il suo svolgimento: il palazzo di giustizia.
La concentrazione temporale comporta, invece, che il processo inizi e si concluda in un lasso di tempo contenuto; quest’ esigenza trova la sua fonte nel 2° co. dell’ art. 111 Cost., ove si stabilisce che la legge assicura la ragionevole durata del processo (la ragionevolezza, in questo caso, risiede nell’ equilibrio che occorre realizzare tra il diritto punitivo dello Stato ed il diritto all’ inviolabilità della libertà personale dell’ imputato).
Il principio di economia e speditezza processuale
In virtù del principio di economia e speditezza processuale il processo penale non deve subire dispersioni e deve concludersi in tempi ragionevolmente brevi. In ragione di siffatta finalità, il sistema è strutturato in modo tale da privilegiare la definizione del processo, anche se ciò dovesse comportare una limitazione dell’ operatività degli altri princìpi (contraddittorio nella formazione della prova, immediatezza ed oralità): si pensi, ad es., ai casi in cui si conceda alle parti la possibilità di rinunciare alla formazione della prova in contraddittorio, consentendo che la decisione venga adottata sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (come avviene, ad es., nel giudizio abbreviato).
La pubblicità
Dal momento che il potere giurisdizionale è esercitato in nome del popolo italiano, è regola generale che il processo sia celebrato in udienza pubblica, onde permettere ai cittadini di svolgere un controllo sull’ esercizio della giurisdizione. Ovviamente, in nome di questo primario interesse, i protagonisti del processo (imputato, testimoni, etc.) possono subire un pregiudizio per la loro riservatezza e reputazione; tale pregiudizio viene ulteriormente amplificato dalle trasmissioni audiovisive (va detto, però, che le riprese audiovisive devono essere sempre autorizzate dal giudice e, nel caso in cui il processo non abbia ad oggetto fatti di particolare interesse pubblico, è necessario anche il previo consenso delle parti).
La pubblicità del processo comporta che, di regola, ogni cittadino possa accedere all’ aula di udienza, ad eccezione delle persone armate, dei minori degli anni 18, delle persone sottoposte a misure di prevenzione ovvero di quelle in stato di ubriachezza, di intossicazione da sostanze stupefacenti o di squilibrio mentale. Inoltre, il giudice o, in sua assenza, il pubblico ministero possono impedire la presenza in aula di coloro che turbano il regolare svolgimento del processo ovvero limitare il numero delle persone presenti per esigenze di carattere logistico o di sicurezza. Il giudice può, poi, disporre che il processo sia celebrato a porte chiuse (in assenza del pubblico), allo scopo di tutelare determinati interessi, ritenuti prevalenti rispetto al diritto del pubblico ad assistere (si pensi alla sicurezza dello Stato e alla reputazione dei testimoni).