Nelle indagini e nell’udienza preliminare le funzioni di giudice sono esercitate:

a)    nei procedimenti per i reati elencati nell’art. 51 commi 3-bis e 3-quater, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale sito nel capoluogo del distretto di corte d’appello in cui il giudice competente per la fase del giudizio ha sede;

b)    in ogni altro procedimento, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale nel cui circondario il reato risulta commesso a norma degli artt. 8-11-bis e 16.

Di regola uno stesso magistrato svolge le funzioni di giudice nel corso delle indagini preliminari. Tale magistrato non può però tenere l’udienza preliminare nel medesimo procedimento, salvo che nel corso delle indagini egli si sia limitato ad adottare le autorizzazioni sanitarie, i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, nonché i provvedimenti relativi ai permessi, oppure il provvedimento di restituzione in termine di cui all’art. 175 o quello dichiarativo della latitanza ex art. 296.

Tanto il giudice per le indagini preliminari quanto quello dell’udienza preliminare sono magistrati del tribunale ordinario che abbiano svolto per almeno due ancile funzioni di giudice del dibattimento. I tribunali ordinari costituiti in sezioni devono comprendere una sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare. Si usa dire che la giurisdizione esercitata dal giudice per le indagini preliminari è:

  •  una giurisdizione senza azione, perché nel corso di tali indagini e, in caso di richiesta di archiviazione, anche dopo la loro conclusione, viene esercitata senza che il pm abbia esercitato l’azione penale;
  • una giurisdizione semipiena, giacchè il giudice per le indagini preliminari non svolge un procedimento e non dispone di autonomi poteri di acquisizione probatoria, ma si limita a pronunciare nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pm, delle parti private e della persona offesa da reato;
  • una giurisdizione di garanzia, perché a richiesta di questi soggetti il giudice pronuncia nel corso delle indagini preliminari a tutela dei diritti dell’indagato e della persona offesa da reato nei confronti delle iniziative del pm, e dopo la conclusione delle indagini, in caso di richiesta di archiviazione, a garanzia del rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Viene detto anche giudice senza fascicolo perché, non svolgendo indagini, non dispone di un fascicolo nel quale raccogliere la documentazione. Discorso diverso vale per il giudice dell’udienza preliminare che esercita la giurisdizione dopo essere stato sollecitato dal pm con l’esercizio dell’azione penale, svolge un proprio procedimento e dispone di un fascicolo trasmessogli dal pm al momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.

 

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