Tra le figure di estinzione automatica delle misure cautelari personali, assumono risalto quelle collegate alla disciplina dei termini di durata massima delle misure. Partendo dalla custodia cautelare, l’art.303 individua tutte le varie ipotesi in cui si realizza il fenomeno della caducazione della misura cautelare per decorso dei termini massimi della stessa.
Nel comma 1 è stata prevista una serie di termini autonomi di durata massima della custodia cautelare in relazione ai diversi stati o gradi del procedimento, e con riferimento a ciascuna di tali fasi i suddetti termini intermedi sono stati quantitativamente differenziati ora in funzione della gravità dell’imputazione, ora in funzione della pena applicata in concreto.
Ai sensi del comma 1, per quel che riguarda la fase preliminare, la custodia è destinata a perdere di efficacia allorché, dall’inizio della sua esecuzione, e senza che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o l’ordinanza di giudizio abbreviato, siano decorsi i seguenti termini:
- tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni;
- sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni;
- un anno, quando si procede per un delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni, oppure per uno dei delitti indicati nell’art. 407 comma 2 lett. a.
Per quel che riguarda la fase del giudizio di primo grado, la custodia è destinata a perdere efficacia allorché dal provvedimento che dispone il giudizio, e senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, la sua durata abbia superato il termine di 6 mesi quando si procede per un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni; ovvero il termine di un anno, quando si procede per un delitto per il quale risulta stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a 20 anni; o ancora il termine di un anno e 6 mesi quando si procede per un delitto punito con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a 20 anni. Se si procede per uno dei delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a, i termini menzionati sono aumentati fino a 6 mesi.
Per il giudizio abbreviato, la custodia perde efficacia se dall’ordinanza con cui sia stato disposto tale giudizio, e senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 442, la sua durata abbia superato i 3 mesi, quando si procede per delitto punito con la reclusione non superiore nel massimo a 6 anni; ovvero il termine di 6 mesi, quando si procede per un delitto punito con reclusione nel massimo non superiore a 20 anni; o ancora il termine di 9 mesi quando si procede per delitto punito con ergastolo o con reclusione superiore nel massimo a 20 anni.
Il criterio cambia con le fasi successive di giudizio, facendosi riferimento alla pena concretamente irrogata in sede di condanna.
Per quel che riguarda la fase del giudizio di secondo grado, la custodia cautelare perde efficacia se dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, e senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in appello, sia decorso il termine di 9 mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a 3 anni; ovvero il termine di un anno, se vi sia stata condanna alla pena della reclusione non superiore a 10 anni; o ancora il termine di un anno e 6 mesi se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni.
Stessa disciplina si applica nelle fasi del giudizio successive alla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello, e finchè la condanna non sia diventata irrevocabile, salva una precisazione: quando vi sia già stata condanna anche in primo grado, ovvero quando l’imputazione sia stata proposta esclusivamente dal pm, si stabilisce che non debba farsi più riferimento ai termini intermedi di fase, ma si applica solo la disposizione dell’art. 303 comma 4, concernente i termini di durata complessiva del custodia cautelare.
Ai sensi dell’art. 303 comma 2, nel caso di regresso del procedimento ad una diversa fase, o di rinvio ad una diverso giudice, a partire dalla data del correlativo procedimento, riprendono a decorrere ex novo i termini stabiliti con riguardo a ciascuno stato e grado del procedimento.
Proprio in relazione a una simile disciplina si spiega la previsione di un termine massimo di durata complessiva della misura, che il comma 4 individua in tre diversi livelli: 2 anni quando si procede per un delitto per il quale è prevista una pena non superiore a 6 anni; 4 anni quando si procede per un delitto punito con la reclusione non superiore nel massimo a 20 anni; infine 6 anni quando si procede per un delitto punito con reclusione superiore nel massimo a 20 anni ovvero con l’ergastolo.