Tra gli adempimenti diretti a dare esecuzione alle ordinanze recanti una misura cautelare emergono dall’art. 293 soprattutto quelli più strettamente funzionali a consentire l’esercizio della difesa tecnica.

A tal proposito l’art. 293 comma 3 prevede che tutte le ordinanze sopra descritte, una volte notificate ed eseguite, siano depositate in cancelleria, e del deposito sia notificato avviso al difensore. Insieme all’ordinanza cautelare deve essere depositata anche la domanda del pm e gli atti presentati da quest’ultimo a norma dell’art. 291 comma 1. Di tutto questo materiale il difensore può prendere visione ed estrarre copia.

Le ordinanze applicative della custodia cautelare sono materialmente eseguite con la consegna   all’imputato   di   copia   del   provvedimento   e   con   il   suo   immediato trasferimento in un istituto di custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria; le ordinanze   applicative   delle   misure   cautelari   non   custodiali   sono   semplicemente

notificate all’imputato secondo i modi ordinari. Per le ordinanze relative alla custodia cautelare viene inoltre espressamente stabilito che l’organo di polizia incaricato dell’esecuzione avverta l’imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e quindi ne informi immediatamente il difensore così nominato o quello d’ufficio.

In caso il destinatario della misura non venga rintracciato, l’art. 295 prevede la redazione del verbale di vane ricerche da parte del competente organo di polizia e la successiva dichiarazione di latitanza dell’imputato.

L’art. 296 circoscrive l’operatività degli effetti della latitanza solo al procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

Il giudice o il pm sono autorizzati ad utilizzare lo strumento della intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, nonché di altre forme di telecomunicazione, nei limiti degli artt. 266 e 267, anche allo scopo di agevolare le ricerche del latitante.

Anche tale provvedimento però deve rispettare i termini di durata delle operazioni sanciti ex art. 267 comma 3.

Apposita disciplina è stata dettata nei confronti dei latitanti in rapporto a particolari delitti. Può farsi luogo anche alla intercettazione di comunicazioni tra persone presenti quando si tratti di latitanti in relazione a uno dei delitti di criminalità mafiosa previsti dall’art. 51 comma 3-bis, ovvero ad uno dei gravi delitti di natura terroristica o eversiva previsti dall’art. 407 comma 2 lett a n. 4; e in questo caso senza il limite previsto per le intercettazioni ambientali nel domicilio dell’art. 266 comma 2.

Disciplina speciale è anche quella prevista dall’art. 98 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stando al quale l’autorità giudiziaria può con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili dei delitti previsti agli artt. 73 e 74 dello stesso d.P.R. Analoghe previsioni sono dettate nell’ambito dei procedimenti per il delitto di sequestro di persona, di estorsione, riciclaggio, reimpiego di denaro di illecita provenienza, nonché di usura.

La traduzione di persone in stato detentivo deve realizzarsi con ogni opportuna cautela per proteggere tali persone dalla curiosità del pubblico e da ogni altra specie di pubblicità nonché per evitare inutili disagi.

L’uso delle manette ai polsi è obbligatorio solo quando lo richiedano la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga, o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione.

Alla tematica degli adempimenti   necessariamente   successivi   all’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere appartiene anche l’istituto dell’interrogatorio dell’indiziato, che ai sensi dell’art. 294 comma 1 viene affidato fino alla dichiarazione dell’apertura del dibattimento, al giudice che ha deciso sulla applicazione della misura cautelare, prescrivendone l’effettuazione immediatamente e comunque non oltre i 5 giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, a meno che l’indiziato stesso sia assolutamente impedito.

In virtù dell’art. 294 comma 1-bis, analogo interrogatorio di garanzia è previsto nei confronti di chiunque sia sottoposto a misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, diversa dalla custodia in carcere, con l’ulteriore precisazione che il predetto adempimento debba venire assolto non oltre 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

 

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