L’imputato, invece di limitarsi a chiedere semplicemente il giudizio abbreviato, può subordinare tale richiesta ad un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (art. 438 co. 5). Di conseguenza deve indicare le prove di cui chiede l’ammissione. In tal caso il giudice, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzati , dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato risulta essere:

  • necessaria ai fini della decisione. In base all’insegnamento delle Sezioni unite, le ulteriori prove si devono configurare come integrative (non sostitutive) del materiale acquisito ed utilizzabile come base cognitiva. Esse, peraltro, devono essere utili ed idonee ad assicurare il completo accertamento di tutti quei fatti che sono oggetto di prova;
  • compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito in questione. Tale requisito è stato praticamente neutralizzato dalla Corte costituzionale (sent. n. 115 del 2001), la quale ha precisato che il giudizio abbreviato va posto a raffronto con l’ordinario giudizio dibattimentale e, quindi, in relazione a quest’ultimo si traduce sempre in una considerevole economia processuale.

 Vengono quindi a profilarsi due situazioni possibili:

  • se il giudice accoglie la richiesta, si fa luogo a giudizio abbreviato con assunzione di tutte quelle prove che sono state indicate dall’imputato.

Qualora, dopo aver proceduto all’assunzione delle prove richieste dall’imputato, il giudice ritenga ancora di non poter decidere, può assumere anche di ufficio ulteriori prove;

  • se il giudice non accoglie la richiesta condizionata, l’imputato può proporre nuova richiesta entro le conclusioni dell’udienza preliminare (art. 438 co. 6).

Qualora il rito proceda nelle forme ordinarie, l’originaria richiesta condizionata, rigettata dal giudice dell’udienza preliminare, può comunque essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In tal caso il giudice del dibattimento in limine litis deve prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e verificare la doglianza relativa alla necessità dell’integrazione probatoria:

  • se ritiene fondata la richiesta, instaura giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento;
  • se nega la richiesta rinnovata dell’imputato e poi, al termine del dibattimento, accerta che esistevano i presupposti per accoglierla, deve applicare la sostituzione di pena.

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