Al termine giurisdizione può essere attribuito un duplice significato:

  • la funzione dello Stato che consiste nell’applicare la legge al caso concreto;
  • il potere impersonato da organi indipendenti ed imparziali.

Nel nostro ordinamento, in particolare, la giurisdizione risulta essere diffusa, ossia attribuita a vari organi, ciascuno dei quali detiene una determinata competenza (funzione giurisdizionale).

 Venendo alla distinzione tra giudice ordinario e giudice speciale possiamo dire che:

  • i giudici ordinari, composti da magistrati ordinari, hanno una competenza generale a giudicare tutte le persone. Tali giudici sono caratterizzati da tre gradi:
    • primo grado, per il quale esistono quattro giudici, il tribunale (in composizione collegiale o monocratica), la Corte di assise, il giudice di pace e il tribunale per i minorenni;
    • appello (secondo grado), per il quale esistono tre giudici, la Corte di appello, la Corte d’assise di appello e la sezione di appello sezione minorenni;
    • terzo grado, per il quale esiste un solo giudice con sede a Roma, la Corte di Cassazione;
    • i giudici speciali, costituiti da quelli militari e dalla Corte costituzionale nei giudizi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. La giurisdizione militare prevede anche un tribunale militare di appello, mentre il terzo grado viene affidato alla Corte di Cassazione.

Occorre sottolineare che l’espressione autorità giudiziaria intende ricomprendere sia il giudice che il p.m. e che la dizione ordinamento giudiziario deve essere intesa come corpus normativo che regola in modo organico sia il giudice che il p.m. Occorre inoltre tener presente che il termine magistrato è utilizzato per indicare indifferentemente il magistrato giudicante e quello requirente.

 Giurisdizione e giusto processo.

La Costituzione (art. 104), parlando di ordine e non di potere giudiziario, non ha inteso eliminare la magistratura dal novero dei poteri, ma ha semplicemente voluto evidenziare che essa non partecipa alla funzione di indirizzo politico. La dimostrazione di quanto appena detto, in particolare, si ha allorquando il Costituente riconosce alla magistratura la completa autonomia e indipendenza da qualsiasi altro potere, assumendo che essa stessa sia un potere.

Il potere giudiziario consiste nell’emanare sentenze ed il giudice nel farlo, essendo soggetto soltanto alla legge e non ad altra fonte, opera in una posizione di:

  • indipendenza, essendo garantito dal CSM, che impedisce qualsiasi tipo di controllo esterno (non interno);
  • imparzialitĂ , ai sensi dell’art. 111 co. 2, dal quale disposto sono promanati istituti quali la ricusazione, l’astensione e la rimessione.

Queste garanzie di indipendenza ed imparzialitĂ , tuttavia, devono essere accompagnate dagli elementi del giusto processo, che concorrono a garantire il corretto svolgimento della funzione del giudice.

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