Finalità delle indagini preliminari
Ai sensi dell’art. 326, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale . Se ci limitassimo a questa disposizione, le indagini dovrebbero servire unicamente al pubblico ministero per operare le proprie scelte interne relative al procedimento da seguire. Le indagini preliminari, al contrario, svolgono anche altre funzioni:
- gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono utilizzati come prove nelle prime due fasi del procedimento (es. il giudice che dispone una misura cautelare);
- la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio (e quindi ha luogo in una fase precedente) per consenso dell’imputato o per non ripetibilità oggettiva o per effetto di condotta illecita sul dichiarante (art. 111 co. 5 Cost.). In tali casi, eccezionalmente, il giudice può utilizzare in dibattimento elementi raccolti durante le indagini preliminari.
Attualmente, quindi, agli elementi acquisiti durante le indagini preliminari possiamo riconoscere almeno tre funzioni:
- sono utilizzati dal pubblico ministero per decidere se esercitare l’azione penale;
- sono utilizzati come prove dal giudice per le indagini preliminari nel momento in cui questi pronuncia provvedimenti di sua competenza;
- sono utilizzati (eccezione) dal giudice nel dibattimento per emettere la decisione finale.
Giudice per le indagini preliminari
Nel corso della fase in esame è previsto l’intervento del giudice per le indagini preliminari che svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti più importanti, senza esercitare poteri di iniziativa. La sua funzione si caratterizza come una giurisdizione semipiena perché incontra due limiti fondamentali:
- la previsione legale della funzione (es. convalida dell’arresto e del fermo, emissione di provvedimenti cautelari, autorizzazione alle intercettazioni);
- la richiesta di parte.
Di regola il giudice decide soltanto sulla base di verbali di atti presentatigli dal pubblico ministero, dalla polizia e dal difensore dell’indagato o dell’offeso (cognizione limitata). Eccezionalmente, tuttavia, di fronte a tale giudice sono assunte le prove non rinviabili al dibattimento, cosa questa che avviene in un’udienza in contraddittorio denominata incidente probatorio.