L’esercizio della azione civile in seno al processo penale è fondato su due regole:
- l’azione civile è ospite nel processo penale, elemento questo da cui possiamo ricavare che:
- l’azione resta facoltativa e disponibile, nel senso che la persona danneggiata può revocarla in qualsiasi momento (es. qualora decida di transigere con la controparte) (art. 82 co. 1);
- la condanna del giudice non può oltrepassare il limite richiesto per il risarcimento;
- l’azione civile subisce la regolamentazione del processo penale. I comportamenti della persona danneggiata, quindi, non sono disciplinati dal codice di procedura civile, quanto piuttosto da quello di procedura penale.
In capo alla parte civile gravano una serie di doveri, fra i quali possiamo citare:
- l’obbligo di verità, la cui presenza dimostra pienamente la prevalenza del processo penale su quello civile. In quest’ultimo, infatti, le parti non possono essere chiamate a deporre in qualità di testimoni;
- la domanda di provvisionale: nei limiti in cui sia stata acquisita la prova del danno, la parte civile può domandare al giudice che l’imputato sia condannato a pagare una somma di denaro (art. 539).
I vantaggi del danneggiato di esercitare l’azione civile in seno al processo penale sono molteplici:
- non è tenuto ad anticipare le spese del procedimento;
- non è tenuto a ricercare le prove;
- gode di tempi più ristretti rispetto a quelli della giustizia civile.
Al contempo, tuttavia, il danneggiato ha gli svantaggi di trovarsi in seno ad un procedimento ove l’iniziativa rimane sempre nelle mani del pubblico ministero e ove la sentenza assume l’effetto di giudicato (il giudice civile non può condannare al risarcimento del danno).
La dichiarazione di costituzione di parte civile, depositata nella cancelleria del giudice che procede oppure presentata in udienza, deve contenere (art. 78 co. 1):
- le generalità della persona fisica o giuridica che si costituisce parte civile;
- le generalità dell’imputato;
- il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda (cosiddetta causa petendi);
- la sottoscrizione del difensore.
La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e fino a che non siano compiuti tutti gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti (art. 79). Qualora sia presentata fuori dalla udienza, tale dichiarazione deve essere notificata alle parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione (art. 78 co. 2). Essa, comunque, producendo i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76 co. 2), non deve essere rinnovata dalla parte civile.
Accanto alla possibilità di costituirsi parte civile, il danneggiato può:
- esercitare l’azione di danno davanti al giudice civile. In questo caso l’azione civile prosegue in modo autonomo rispetto a quella penale (art. 75 co. 2), senza subire nemmeno una sospensione. Tale autonomia è talmente evidente che ancor quando l’imputato venga assolto, la sentenza non ha effetto di giudicato in sede civile;
- non esercitare affatto l’azione di danno. In questo caso, qualora il giudice assolva l’imputato con una sentenza avente effetto di giudicato, al danneggiato viene precluso di agire in un altro modo (alto rischio).