Questo istituto può essere definito come l’insieme di regole con le quali le parti pongono le domande alla persona esaminata. Nel nostro ordinamento il presidente dell’organo giudicante svolge un controllo penetrante sullo svolgimento dell’esame, avendo il compito di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni (art. 499 co. 6). L’esame incrociato si articola in tre momenti, nei quali le domande sono poste dal pubblico ministero e dai difensori delle parti private:
- l’esame diretto, condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone (o un altro dichiarante) (art. 498 co. 1). In tale fase il testimone espone i fatti di cui è a conoscenza, guidato dalle domande dell’interrogante, il quale, conoscendo previamente le informazioni che il testimone deve fornire, cerca di dimostrare la credibilità e l’attendibilità dello stesso. Sono tuttavia vietate le domande-suggerimento (art. 499 co. 3);
- il controesame, eventuale, nel quale le parti che non hanno chiesto l’ammissione del teste (controparti) possono a loro volta porre domande (art. 498 co. 2). Tale controesame può avvenire sui fatti, sulla credibilità del testimone oppure su entrambi gli oggetti:
- il controesame sulla credibilità tende a fare dichiarare al testimone fatti che dimostrano la non credibilità di quest’ultimo;
- il controesame sui fatti tende a far dichiarare al testimone un fatto diverso o contrario da quello esposto nell’esame diretto, ad ottenere dal dichiarante una spiegazione alternativa del fatto stesso o a far ammettere fatti che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta la controparte.
Nel controesame sono ammesse le domande-suggerimento, le quali sono consentite a quella parte che ha un interesse differente da quello della parte che ha chiesto la citazione del testimone . Il loro scopo è sia quello di saggiare come reagisce il testimone, sia quello di far cadere quest’ultimo in contraddizione;
- il riesame, doppiamente eventuale, nel quale la parte che ha condotto l’esame diretto può proporre nuove domande (art. 498 co. 3). La funzione di tale riesame è quella di consentire a chi ha introdotto la prova il recupero della sequenza dei fatti dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza. Essa, pertanto, tende a corroborare la validità delle dichiarazioni inizialmente rese.
L’esame incrociato non consiste nella semplice attribuzione alle parti del diritto di porre domande ai testimoni. Viceversa, si tratta di un congegno articolato e complesso, avente lo scopo di sottoporre il dichiarante all’immediata verifica delle parti contrapposte.
L’esame incrociato non può essere sottoposto ad interruzioni: nel corso del suo svolgimento, infatti, le parti hanno unicamente la possibilità di formulare opposizioni sulle quali il presidente decide immediatamente senza formalità (art. 504). Soltanto al termine della sequenza esame diretto, controesame e riesame il presidente può porre di ufficio domande al testimone. In tal caso le parti hanno comunque diritto a concludere l’esame secondo l’ordine prescritto, rinnovando in tutto o in parte la sequenza (art. 506 co. 2).