L’arresto ed il fermo riescono a mantenere la loro legittimità costituzionale alla luce dell’art. 13 Cost. soltanto se vengono seguiti da una convalida entro un certo periodo di tempo. Tale procedimento di convalida può essere suddiviso in tre fasi:
- la polizia giudiziaria pone l’arrestato a disposizione del pubblico ministero entro ventiquattro ore, fase in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia:
- danno immediata notizia del provvedimento al pubblico ministero (art. 386 co. 1);
- avvertono l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore (co. 1);
- in assenza del difensore di fiducia, chiedono la nomina di quello di ufficio (co. 2);
- informano immediatamente dell’arresto il difensore (co. 2);
- danno notizia dell’esecuzione della misura ai familiari dell’arrestato, previo suo consenso (art. 387).
In questa fase gli agenti di polizia giudiziaria devono porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore, nonché trasmettergli il verbale dell’arresto (art. 386 co. 3);
- il pubblico ministero procede all’interrogatoriodell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia o, in mancanza, a quello di ufficio (art. 388 co. 1). Durante l’interrogatorio il pubblico ministero deve informare l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede, delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli, degli elementi a suo carico e, se questo non reca pregiudizio alle indagini, delle fonti (co. 2). In questa fase il pubblico ministero dispone che l’arrestato o il fermato sia immediatamente liberato se (art. 389):
- risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti;
- la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero o per chiedere la convalida del giudice;
- entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390 co. 1).
Ricevuta la richiesta, il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso al pubblico ministero ed al difensore (co. 2). In tale udienza, che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e dell’arrestato o del fermato (art. 391 co. 1):
- il pubblico ministero deve indicare i motivi dell’arresto o del fermo, illustrando le richieste in ordine alla libertà personale (co. 3);
- il giudice deve interrogare l’arrestato o il fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire, ma in ogni caso sentire il suo difensore. Sulla base di questo interrogatorio il giudice deve accertare:
- se l’arresto o il fermo sia stato legittimamente eseguito (co. 4);
- se ricorrono i presupposti della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero (co. 5).
Questi due accertamenti sono indipendenti fra loro, ma in ogni caso l’arresto o il fermo cessano di avere efficacia se il giudice non decide entro quarantotto ore.