Contraddittorio sull’ammissibilità dell’incidente probatorio
La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata:
- dal pubblico ministero o dall’indagato (o dal suo difensore) direttamente al giudice ;
- dalla persona offesa al pubblico ministero, il quale, se non accoglie la richiesta, adotta un decreto motivato (art. 394 co. 2).
Tale richiesta deve essere presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e deve indicare (art. 393 co. 1):
- la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza;
- le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
- le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento, se ciò è previsto come condizione;
- la persona offesa ed il suo difensore (co. 2).
La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari ed è notificata a cura di chi l’ha proposta al pubblico ministero ed alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto di prova (art. 395). Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero o l’indagato possono presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti ed indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova (art. 396). In realtà questo contraddittorio in forma scritta ha perso molto del suo significato, specialmente in relazione a quegli incidenti probatori che possono essere richiesti su mera richiesta di parte, indipendentemente dalla sussistenza di ragioni di necessità e di urgenza.
Qualora l’esecuzione delle indagini preliminari possa pregiudicare uno o più atti di indagine, il pubblico ministero può chiedere al giudice che venga disposto il differimento dell’incidente probatorio richiesto dall’indagato (art. 397).
Diritto ad effettuare le contestazioni probatorie
Partendo dal presupposto per cui la conoscenza degli atti di indagine risulta essere indispensabile per mettere il difensore nella condizione adeguata ad adempiere al suo ufficio, al giudice si impone:
- di notificare all’indagato, alla persona offesa ed ai difensori avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata (art. 398 co. 3);
- di avvertire i soggetti di cui sopra che nei due giorni precedenti l’udienza essi possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare (art. 398 co. 3).
Tale diritto di conoscere gli atti di indagine si amplia nelle ipotesi in cui si proceda per reati di violenza sessuale, pedofilia, tratta di persone ed assimilati: in questi casi, infatti, il pubblico ministero deve depositare tutti gli atti di indagine compiuti e non solamente quelli relativi alla prova che si intende acquisire con l’incidente.