Riguardo alle figure dei confronti sono disciplinate agli artt. 211-212, le ricognizioni artt. 213-217 e gli esperimenti giudiziali artt. 218-219. I confronti sono ammessi «esclusivamente» fra persone «già esaminate o interrogate», nel caso di dichiarazioni in contrasto «su lutti e circostanze importanti» (art. 211), si tratta di un mezzo che dovrebbe trovare largo impiego anche, se non soprattutto, nel corso delle indagini preliminari (non a caso il relativo potere viene testualmente riconosciuto al pubblico ministero ex art. 364 comma 1°).

Circa le modalitĂ  dell’atto, ne risulta evidenziata la funzione propulsiva attribuita al giudice nel richiamare le precedenti dichiarazioni – sulle quali i soggetti ammessi al confronto siano risultati in disaccordo – non-che nell’invitarli alle «reciproche contestazioni». Anche la disciplina delle ricognizioni ricalca, nelle sue grandi linee, i modelli tradizionali di questo mezzo probatorio, caratterizzandosi in ispecie sia che esse abbiano ad oggetto le persone (art. 213), sia che abbiano ad oggetto le cose (art. 215) – per la accuratezza e l’analiticitĂ  della descrizione degli adempimenti preliminari e, quindi, dei modi di svolgimento dell’atto (art. 214), evidentemente a causa di una certa diffidenza legislativa verso l’attendibilitĂ  dei risultati di questo delicato mezzo di prova.

Addirittura si prevede che sia causa di nullitĂ  anche soltanto la mancata menzione, in sede di verbale, dell’osservanza delle forme prescritte per scandire la relativa procedura dai suoi preliminari alla vera e propria attivitĂ  ricognitiva (artt. 213 comma 3°, 214 comma 3° e 215 comma 3°). Merita di essere ricordata, ancora, l’apertura contenuta nell’art. 216 a proposito della ricognizione di voci, di suoni o «di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale».

Il codice delinea qui una figura probatoria riconduci-bile all’ambito delle prove «non (del tutto) disciplinate dalla legge», per la quale dovranno quindi valere, anche in rapporto alle modalitĂ  di assunzione, i princìpi dettati nell’art. 189. Sia nel caso dei confronti, sia nel caso delle ricognizioni, è innegabile che la persona chiamata a compiere l’atto viene a trovarsi nella condizione di dover rilasciare dichiarazioni che – a seconda della sua posizione processuale – sono assimilabili per il loro contenuto informativo a quelle rese dall’imputato in sede di interrogatorio ovvero di esame ex art. 503.

Quanto agli esperimenti giudiziali, mezzo di prova tipicamente finalizzato ad accertare se un fatto «sia o possa essere avvenuto in un determinato modo», attraverso la riproduzione della situazione e la ripetizione delle modalitĂ  relative al suo presumibile svolgimento (art. 218), la preoccupazione del legislatore si è appuntata soprattutto sull’esigenza di una maggiore specificazione in ordine alle forme da osservarsi per fare luogo alla relativa procedura, come risulta dal disposto dell’art. 219. Il giudice ha l’obbligo di provvedere affinchĂ© l’esperimento possa regolarmente svolgersi senza offendere «sentimenti di coscienza», e senza esporre a pericolo «l’incolumitĂ  delle persone o la sicurezza pubblica».

 

 

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