Le condizioni di procedibilità (querela, istanza, richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere) sono atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere di ufficio.
Gli istituti menzionati sono tradizionalmente costruiti come condizioni per l’esercizio dell’azione penale. In mancanza di una condizione di procedibilità, tuttavia, si possono compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 346). Le condizioni di procedibilità, quindi, costituiscono una condizione per l’esercizio di determinati poteri coercitivi.
Querela
La querela è un atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito, a prescindere dal soggetto che risulterà esserne autore. Tale querela si compone di due elementi, che concorrono a distinguerla dalla denuncia:
- la notizia di reato;
- la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.
Il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi. La dichiarazione di querela è proposta con le forme previste per la denuncia. Nel caso in cui sia recapitata da un incaricato o spedita per posta, occorre l’autentica della sottoscrizione di parte di un pubblico ufficiale autorizzato o anche del difensore.
La rinuncia alla querela è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, manifesta espressamente o tacitamente la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito.
La querela, una volta proposta, può essere revocata. A tal fine il codice penale prevede l’istituto della remissione. Si tratta di quell’atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato. La rimessione non produce effetto se il querelato non l’ha accettata espressamente o tacitamente.
Istanza
L’istanza è un atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato che è stato commesso in territorio estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile di ufficio.
Richiesta di procedimento
La richiesta di procedimento è l’atto con cui il ministero della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all’estero o per altri reati espressamente previsti.
Autorizzazione a procedere
L’autorizzazione a procedere è un atto discrezionale ed irrevocabile che viene emanato da un organo statale. Due possono essere le ragioni per le quali la legge pone l’autorizzazione come condizione per l’esercizio dell’azione penale e per il compimento di singoli atti del procedimento:
- in alcuni casi viene in considerazione la qualità dell’imputato, che è un rappresentante di un organo pubblico e che si vuole proteggere contro le azioni di disturbo della magistratura;
- in altri casi viene in considerazione la qualità della persona offesa dal reato, che è un organo pubblico del quale si vuole evitare che venga compromesso il prestigio in un processo penale.
Quando è stata presentata la querela, l’istanza, la richiesta o l’autorizzazione a procedere, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di inviare l’informativa al pubblico ministero. In mancanza delle condizioni di procedibilità, la polizia non ha l’obbligo di informare il pubblico ministero della notizia di reato: tale obbligo, infatti, scatta soltanto se vengono compiute indagini.