Nell’ambito della giurisdizione civile il tribunale ha una competenza di primo grado definita in via sia generale che residuale. Essa si estende a tutte le controversie non espressamente attribuite dalla legge ad altro giudice. Alla sua esclusiva cognizione sono riservate:
- le cause in materia di imposte e tasse
- le controversie relative allo stato e alla capacità delle persone
- le liti relative ai diritti onorifici
- la querela di falso
- l’esecuzione forzata
- le cause di valore indeterminabile
Al tribunale spettano le funzioni che riguardano i soggetti minori di età che non sono espressamente attribuite dalla legge alla competenza del tribunale per i minorenni, in particolare in materia di filiazione e separazione coniugale e divorzio in caso di contestuale affidamento dei figli ad uno o entrambi i genitori.
Il tribunale è competente a giudicare sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni delle autorità amministrative in tutti i casi in cui la sanzione è stata applicata per violazioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro
b) di previdenza e assistenza obbligatoria
c) urbanistica ed edilizia
d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
e) di igiene degli alimenti e delle bevande
f) di società e di intermediari finanziari
g) tributaria e valutaria
h) antiriciclaggio
La competenza del tribunale è inoltre esclusiva nei seguenti casi:
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493
- quando è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria ad esclusione delle violazioni previste in materia di circolazione stradale e di assegni bancari e postali che sono espressamente attribuite al giudice di pace
Al tribunale spettano le competenze in ordine:
- alla decisione sui ricorsi contro il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno del cittadino straniero comunitario
- alla convalida dei provvedimenti del questore di esecuzione del decreto di allontanamento del cittadino straniero comunitario, o dei suoi familiari, per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza
- alla convalida dei provvedimenti del questore di allontanamento del cittadino straniero comunitario tenutosi nel territorio dello Stato oltre il termine fissato
- alla convalida dei provvedimenti del questore di allontanamento del cittadino straniero comunitario rientrato nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso
- alla decisione sui ricorsi contro il provvedimento di allontanamento del cittadino straniero comunitario per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
In grado di appello, il tribunale decide sulle impugnazioni contro le sentenze dei giudice di pace che esercitano le funzioni giudiziarie negli uffici compresi all’interno della sua circoscrizione territoriale. Il giudizio di appello è in tal caso limitato all’esame delle sole violazioni delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.