Il legislatore dedica un titolo del quinto libro alle attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ed un titolo alle attività del pubblico ministero. Questo non significa disattendere quanto detto nell’art. 327, ove si stabilisce che le indagini preliminari sono compiute sotto la direzione del pubblico ministero, quanto piuttosto adoperarsi perché vengano messe in luce importanti peculiarità.
Possiamo innanzitutto dire che esistono tre forme diverse di iniziativa della polizia giudiziaria:
- iniziativa autonoma: si tratta di quell’attività, antecedente alle direttive del pubblico ministero, volta a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed all’individuazione del colpevole (art. 348 co. 1).
- iniziativa successiva: si tratta di quell’attività, posteriore alle direttive del pubblico ministero, volta a (co. 3):
- compiere gli atti espressamente delegati dal pubblico ministero (iniziativa guidata);
- svolgere di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati (iniziativa parallela).
- iniziativa integrativa: si tratta dell’attività volta allo svolgimento di quelle indagini richieste da elementi emersi solo successivamente alle attività di iniziativa successiva guidata, con l’obiettivo di assicurare le nuove fonti di prova (co. 3).
La polizia giudiziaria, quando di propria iniziativa o a seguito di delega da parte del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera (co. 4).