Accanto alle misure cautelari limitative della libertà personale applicate dal giudice con provvedimenti aventi effetti permanenti nel tempo, occorre ricordare due misure coercitive temporanee, arresto e fermo, che possono limitare la libertà di un individuo per disposizione della polizia giudiziaria. Ovviamente tali misure non hanno effetti permanenti, dato che cessano di avere efficacia se non interviene un’ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari. Tali misure vengono chiamate precautelari ed hanno l’obiettivo di evitare che dall’esperimento delle ordinarie misure cautelari l’efficacia delle indagini possa trarre pregiudizio.

Di per sé tali misure non contrastano con la doppia riserva costituzionale dell’art. 13: la finalità per cui sono applicate, infatti, sembra pienamente abbracciata dal principio lì esposto.

 Arresto in flagranza

L’arresto in flagranza è un istituto che permette di assicurare alla giustizia gli autori del reato e di impedire che il reato medesimo venga portato a conseguenze ulteriori. Ai fini dell’analisi della disciplina possiamo considerare in stato di flagranza colui che viene colto nell’atto di commettere un reato, da distinguere con lo stato di quasi flagranza, ove si trova colui il quale è inseguito dopo la commissione di un reato.

  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (arresto obbligatorio) (art. 380 co. 1). Accanto a questa, comunque, vi sono numerose ipotesi di delitti non colposi, tassativamente elencate nell’art. 380 co. 2. Nei medesimi casi ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio (art. 383 co. 1), fermo restando l’obbligo per colui che vi procede a consegnare senza ritardo l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria (co. 2).

All’arresto obbligatorio il legislatore ha affiancato la ipotesi dell’arresto facoltativo, cui possono a loro discrezione ricorrere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni (art. 381).

 Fermo

Il fermo rappresenta un provvedimento che viene disposto dal pubblico ministero qualora siano presenti determinate condizioni (art. 384 co. 1):

  • che vi siano gravi indizi a carico dell’indagato;
  • che sussistano specifici elementi di prova che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga;
  • che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei.

In via eccezionale al fermo possono procedervi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria:

  • prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini (co. 2);
  • qualora sia successivamente individuato l’indiziato (co. 3);
  • qualora vi siano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero (co. 3).

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