La crisi di cooperazione dei consociati può riguardare obblighi originari consistenti in facere o pati materiali fungibili correlati a diritti reali o personali di godimento (es. obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in buono stato locativo). L’unica differenza tra questa ipotesi e quella prevista al paragrafo precedente sta nel fatto che la specie di esecuzione forzata cui può dare adito un provvedimento di condanna all’adempimento degli obblighi ora in esame sarà l’esecuzione forzata per obblighi di fare (fungibili) e non per consegna o rilascio.

Il ritardo nell’adempimento di obblighi di questa specie, tuttavia, può essere fonte di pregiudizi gravissimi per il titolare della situazione di vantaggio. La tutela giurisdizionale corrispondente, quindi, deve molto spesso realizzarsi attraverso forme di tutela urgente caratterizzate da procedimenti sommari destinati a concludersi in tempi brevissimi.

 Qualora si sia alla presenza di obblighi di fare infungibili, peraltro, il ricorso all’esecuzione forzata sarà per definizione impossibile e il provvedimento di condanna potrà essere attuato solo attraverso il ricorso alla tecnica delle misure coercitive

Lascia un commento