Ai sensi dell’art. 105 co. 1 ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo . Attraverso l’intervento, quindi:

  • si propone una domanda giudiziale, facendo valere un diritto in giudizio;
  • la domanda è connessa con quella originaria per identità di oggetto o di titolo;
  • la domanda può essere proposta contro una sola o entrambe le parti del processo originario.

 Le ipotesi che si pongono sono quindi le seguenti:

  • (intervento principale) il terzo può far valere nei confronti di entrambe le parti del processo originario una domanda connessa per identità di oggetto o di petitum (connessione per incompatibilità) (es. terzo che, in un giudizio di rivendica tra le parti del processo originario, interviene affermandosi proprietario del bene). Il terzo, se non propone intervento, non è soggetto ad alcuna efficacia della sentenza resa tra le parti originarie. Questo, tuttavia, non esclude che la sentenza possa pregiudicarlo a causa dell’eventuale esecuzione inter partese soprattutto sul piano dell’incertezza giuridica. Di qui la concessione di due rimedi:
    • il rimedio preventivo dell’intervento volontario, con il quale il terzo determina un accertamento unitario su chi sia titolare del diritto sul bene (allargamento oggettivo del processo);
    • il rimedio successivo dell’opposizione di terzo ordinaria, tramite la quale il terzo può ottenere ex post quello che tramite l’intervento ottiene ex ante;
    • (intervento adesivo autonomo): il terzo può far valere nei confronti di una sola parte del processo originario una domanda connessa per identità di titolo o di causa petendi (es. terzo che interviene per far valere il suo diritto al risarcimento dei danni basato sullo stesso fatto illecito sui cui si basa la domanda originaria proposta da un altro danneggiato). In questo caso il diritto fatto valere in giudizio è un diritto compatibile con quello oggetto del processo originario e non legato a questo da alcun rapporto di pregiudizialità dipendenza in senso tecnico. Il terzo, se non propone intervento, non solo non è soggetto ad alcuna efficacia della sentenza resa tra le parti originarie, ma non è neanche legittimato a proporre opposizione di terzo contro la sentenza, potendo soltanto usufruire del rimedio dell’intervento volontario;
    • (intervento litisconsortile): il terzo può far valere nei confronti di una sola parte del processo originario una domanda connessa per identità di oggetto e di titolo (es. litisconsorzio unitario: comproprietario che interviene nel giudizio di rivendica iniziato da un altro comproprietario). Il terzo, se non propone intervento, in forza dell’art. 1306 c.c., sarebbe soggetto solo all’efficacia favorevole ma non anche a quella sfavorevole della sentenza pronunciata tra le parti del processo originario. L’intervento volontario, in questo caso, non determina un allargamento oggettivo del processo, ma solo la capacità della sentenza di produrre effetti sfavorevoli anche a danno del terzo intervenuto.

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