L’atipicità del diritto di azione la si coglie soprattutto a livello di processo a cognizione piena (libro II del codice), il quale rappresenta una sorta di contenitore idoneo a ricomprendere qualsiasi tipo di diritto dedotto in giudizio. Il problema che spesso si pone, tuttavia, è di dare ai diritti una tutela urgente, che non sempre il processo a cognizione piena è in grado di assicurare.
A differenza del processo a cognizione piena i processi sommari sono processi tipici, ai quali si può fare ricorso non sulla base della mera affermazione della titolarità del diritto, bensì sulla base di specifici presupposti speciali di ammissibilità previsti per ciascuno di essi. Da qui la conseguenza che i diritti emersi a seguito della Costituzione in tanto possono trovare tutela anche attraverso i processi sommari in quanto il legislatore ordinario abbia avuto l’accortezza di predisporre per essi in via tipica l’accesso a questa specie di tutela.
Proprio nel titolo relativo ai processi sommari del IV libro, tuttavia, si rinviene una disposizione dotata di alto tasso di atipicità: l’art. 700, infatti, stabilisce che nei limiti in cui sussista il requisito speciale (tipico) del pregiudizio irreparabile, qualsiasi diritto può essere fatto valere nella forma sommaria cautelare del provvedimento di urgenza allo scopo di ottenere un provvedimento sommario che assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito