Fino al 2007 era pacifico che non si potesse riassumere una causa proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, davanti ad altro giudice dotato di giurisdizione. La translatio iudicii era prevista solo dall’art. 50 c.p.c. tra giudici appartenenti alla giurisdizione civile.
La Cassazione con la sentenza N. 4109/’07 ha ammesso la traslazione tra giudice ordinario e giudice speciale (era un’interpretazione forzata). La Corte Costituzionale con la sentenza N. 77/’07 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non veniva ammessa la traslazione della causa fra giudice ordinario e giudice speciale (sentenza additiva). Nonostante questa sentenza però mancava tutta la disciplina della traslazione, erano sorti vari problemi a cui ha rimediato il legislatore con l’art. 59 della L.69/’09 (non è stato novellato il codice).
Il primo comma prevede che se un giudice ritiene di essere privo di giurisdizione, allora dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica qual è il giudice che egli ritiene munito di giurisdizione. Questa pronuncia ha effetti diversi a seconda della provenienza:
– La pronuncia delle Sezioni Unite, adite con regolamento di giurisdizione o tramite l’ordinaria trafila delle impugnazioni, vincola ogni giudice e le parti anche in un altro processo.
- Il giudice indicato dalle Sezioni Unite pertanto non potrà contestare la propria giurisdizione, e lo stesso non potranno fare le parti.
- Se le parti non optassero per il trasferimento della causa, e l’attore riproponesse la domanda davanti ad un giudice diverso da quello indicato come avente giurisdizione, quest’ultimo sarebbe comunque vincolato dalla pronuncia della Cassazione (dovrebbe dichiararsi privo di giurisdizione ed indicare come giudice avente giurisdizione il giudice indicato dalla Cassazione). Alcuni definiscono quest’efficacia di tipo panprocessuale (pan = dappertutto) poiché vale anche negli altri successivi processi qualora venga riproposta la domanda.
- In seguito alla riforma dell’art. 374 c.p.c. è possibile che venga devoluta la decisione sulla questione di giurisdizione anche ad una sezione semplice, ma solo se le Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla stessa questione. In questo caso la pronuncia proveniente dalla sezioni semplici ha la stessa efficacia di quella proveniente da parte delle Sezioni Unite;
– La pronuncia proveniente dal giudice di merito (giudice diverso dalla Cassazione) non vincola il giudice indicato. Questi può sollevare la medesima questione davanti alle Sezioni Unite della Cassazione “fino alla prima udienza fissata per la trattazione” (per certi aspetti ricorda il regolamento di competenza d’ufficio). “Fino alla prima udienza” non significa non oltre la prima udienza (una volta che inizia l’udienza di trattazione non è più possibile). Se il giudice indicato non solleva la questione, allora la giurisdizione deve ritenersi fissata davanti questo giudice.
Il secondo comma dell’art. 59 afferma che le parti hanno la possibilità di trasferire la causa dal giudice privo di giurisdizione al giudice indicato come avente giurisdizione. La legge parla qui di riproposizione della domanda, che può essere fatta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal primo giudice (si parla di riproposizione della domanda nel 2 e 5 comma, si parla di riassunzione della causa nel 3 e 4 comma, e si parla di prosecuzione della causa nel 4 comma).
La riproposizione della domanda comporta una serie di effetti:
– Le parti sono vincolate al giudice indicato come avente giurisdizione.
Se la domanda non viene riproposta entro tre mesi, la sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione e che indica il giudice munito di giurisdizione, non ha quell’efficacia panprocessuale che ha la sentenza della Corte di Cassazione. Le parti potrebbero anche riproporre la domanda davanti ad un diverso giudice che potrebbe ritenersi avente giurisdizione anche se il primo giudice aveva indicato un altro giudice.
– Sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che si producono dal momento della prima insaturazione del primo processo (es. interruzione della prescrizione);
– Restano ferme le “preclusioni e le decadenze intervenute” (vedi oltre).
Al termine del terzo comma si afferma che “restano ferme le disposizioni sul regolamento di giurisdizione”. Quest’affermazione potrebbe essere interpretata in vari modi:
– Nel senso che le parti potrebbero proporre regolamento di giurisdizione nel nuovo processo davanti al giudice indicato. La conseguenza sarebbe quella di svuotare il vincolo indicato dal secondo comma (nel nuovo processo le parti sono vincolate a tale indicazione).
Una soluzione possibile sarebbe quella di intendere il vincolo del secondo comma in senso riduttivo, nel senso che varrebbe solo per il giudice davanti al quale riproporre la domanda, ma rimarrebbe per le parti la possibilità di proporre regolamento di giurisdizione. Anche questa soluzione lascia perplessi perché il regolamento di giurisdizione è precluso da qualsiasi sentenza definitiva o non definitiva, di merito o di rito, compresa la sentenza sulla giurisdizione (altrimenti si attribuirebbe al regolamento di giurisdizione la funzione di un’impugnazione);
– Si deve ritenere che il legislatore abbia voluto dire che le norme sul regolamento di giurisdizione devono ritenersi non abrogate dall’art. 59 c.p.c. Il legislatore avrebbe detto una cosa ovvia. Le parti, quando vi è la pronuncia del giudice che dichiara il difetto di giurisdizione, possono impugnare quella sentenza attraverso la trafila delle impugnazioni (non sono obbligate a riproporre la domanda davanti al giudice indicato come avente giurisdizione).
Il secondo comma prevede che le parti possano riproporre la domanda davanti al giudice indicato come avente la giurisdizione nel termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione. La riproposizione della domanda può anche avvenire prima che passi in giudicato la sentenza, il termine di 3 mesi è il termine ultimo.
Manca un coordinamento fra il giudizio di impugnazione ed un eventuale translatio iudicii che un’altra parte potrebbe proporre (la stessa causa potrebbe essere pendente davanti a due giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi). Probabilmente il processo che perviene per primo a termine produrrà l’effetto della cosa giudicata che varrà anche nell’altro processo.
La locuzione di cui al secondo comma dell’art. 59 “restano ferme le decadenze e preclusioni intervenute” comporta alcuni problemi.
I termini decadenze e preclusioni qui vanno intesi come riferiti al processo: decadenze e preclusioni dall’esercizio di poteri processuali (non riguardano gli effetti sostanziali della domanda). Es. una parte può chiamare in causa un terzo entro un certo termine, se intervenuta la decadenza non potrà più esercitare questo potere nel successivo processo.
C’è stato chi ha criticato questa regola dicendo che ogni processo ha una propria disciplina (es. nel processo amministrativo non può essere assunta la prova per testimoni. Si deve ritenere che, siccome una parte non ha chiesto l’assunzione della prova per testimoni e siccome si sono verificate le preclusioni istruttorie nel processo, trasferito il processo davanti al giudice ordinario non si possa più chiedere la prova per testimoni?).
Adesso l’art. 153 c.p.c. consente la rimessione in termini per la parte che è incorsa in decadenze per cause a lui non imputabili. Questa norma potrebbe sempre essere invocata davanti al giudice civile (è vero che non ho svolto questa attività, ma non mi era permessa davanti all’altro giudice. Il giudice civile però potrebbe dire che siccome sei tu che hai proposto la causa davanti al giudice senza giurisdizione, la responsabilità della decadenza è tua).
L’art. 153 c.p.c. ha abrogato il vecchio art. 184 bis. che prevedeva la rimessione in termini (era contenuto nella disciplina del procedimento di primo grado del processo di cognizione). Era intesa in senso restrittivo dalla giurisprudenza, come operante solamente nel procedimento di primo grado. Poteva benissimo essere interpretato come un principio generale applicabile anche negli altri gradi di giudizio. Il legislatore, nell’introdurre l’art. 153 c.p.c., lo ha spostato nella parte generale: a questo punto non è più possibile sostenere che valga solo per il procedimento di primo grado.
Si pone un contrasto fra questa volontà nel tener ferme le decadenze e preclusioni processuali con la disciplina prevista dal 5 comma. Questo afferma che se la domanda viene riproposta, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione vengono valutate, nel nuovo processo, come “argomenti di prova”. Significa che le prove assunte nel processo svoltosi davanti al giudice privo di giurisdizione non vengono valutate come aventi efficacia piena, ma solo come argomenti di prova. C’è chi ritiene che gli argomenti di prova non possano fondare in via autonoma un giudizio probatorio, ma possano solo confortare una prova diversa già assunta. Ecco che quindi le prove raccolte nel precedente processo vengono ridotte come efficacia probatoria. La giurisprudenza ritiene che anche un solo giudizio di prova sia sufficiente per fondare un giudizio probatorio.
Non è vero che tutte le attività omissive o commissive avvenute nel primo processo sono fatte salve. Le prove assunte nel primo processo vengono degradate come efficacia. Ci si chiede perché allora solo le decadenze e le preclusioni intervenute nel primo processo debbano restare valide anche nel secondo processo (perché le omissioni compiute nel primo processo debbano valere anche nel secondo processo e non invece le attività positivamente svolte).
Vi è stato chi ha detto che vi sono due interpretazioni del 5 comma:
– Una prima dice che le preclusioni e le decadenze valgono anche nel secondo processo, ma non quelle con riferimento ai mezzi di prova;
– Una seconda interpretazione pone l’accento sul fatto che il 5 comma inizi con l’espressione “in ogni caso di riproposizione della domanda”, che si riferirebbe alle ipotesi in cui le parti non hanno impugnato la sentenza che ha dichiarato difetto di giurisdizione, neppure hanno deciso di trasferire la causa davanti al giudice indicato avente giurisdizione. Si riferisce alle ipotesi in cui le parti hanno lasciato perdere il vecchio giudizio e hanno instaurato un nuovo processo autonomo che nulla ha a che vedere con il precedente (non vi sarebbe alcuna traslatio iudicii, ma una proposizione della domanda ex novo). Inteso in questo modo si comprende perché le prove raccolte nel vecchio processo verrebbero svalutate al rango di meri argomenti di prova.
Il secondo comma quindi, relativo alle decadenze maturate, dovrebbe essere interpretato come espressione del principio di conservazione delle attività processuali, e allora le prove raccolte nel vecchio processo dovrebbero avere piena efficacia nel nuovo processo in cui fosse trasferita la causa (nel caso di transaltio iudicii).
Il 4 comma afferma che “l’inosservanza dei termini per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.
Qui si parla di riassunzione e prosecuzione del giudizio; si parla di riproposizione della domanda nel 2 e 5 comma; si parla di riassunzione della causa nel 3 e 4 comma. L’uso di questi termini è fuorviante perché:
– Quando si parla di riproposizione della domanda sembra che si faccia riferimento ad un processo ex novo.
Nel secondo comma il termine riproposizione è usato nel senso della riassunzione della causa (transaltio iudicii);
– Quando si parla di prosecuzione e riassunzione sembra che si faccia riferimento al fenomeno per cui il processo iniziato davanti a un giudice prosegua avanti altro giudice;
– Qui è usato nel senso della riassunzione della causa, perché infatti viene disciplinata anche l’efficacia l’attività processuale compiuta nel primo processo (sono ferme le preclusioni e le decadenze);
– Se si accoglie l’interpretazione più coraggiosa del 5 comma, quella che dice che si sta parlando della riproposizione ex novo della domanda, allora il termine riproposizione viene usato in due sensi diversi nello stesso articolo. È un ostacolo all’accoglimento di questa interpretazione (è difficile che il legislatore nella stessa riforma abbia utilizzato lo stesso termine in due significati diversi);
Per quanto riguarda le attività compiute davanti al giudice incompetente, se il termine riproposizione utilizzato nel 5 comma viene inteso nel senso meno coraggioso, allora si deve dedurre che le prove raccolte nel primo processo debbano essere valutate come meri argomenti di prova. Non sarebbe più possibile ritenere che le prove raccolte davanti al giudice incompetente abbiano piena efficacia davanti al giudice competente (come invece avviene nella transaltio iudicii fra giudici appartenenti allo stesso ordine giurisdizionale).
L’estinzione del processo prevista dal 4 comma, derivante dal fatto che la parte non abbia osservato i termini per trasferire la causa, deve essere dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza.
La disciplina dell’estinzione del processo prevista dall’art. 307.4 c.p.c., come modificato dalla riforma del 2009, afferma che l’estinzione è dichiarata anche d’ufficio dal giudice, ma non pone termini. È chiara qui la volontà del legislatore che il processo estinto non possa proseguire davanti al giudice.
Il fatto che nell’art. 59.4 si preveda il termine della prima udienza sembra implicare la conseguenza che scaduto questo termine non possa essere più dichiarata l’estinzione (sembra una sanatoria).