Durante la pendenza del processo possono verificarsi fatti (es. morte, alienazione) idonei a determinare una successione nella situazione sostanziale oggetto del processo. In questi casi, per evitare l’estinzione del processo, occorre individuare un soggetto nei cui confronti consentire la continuazione processuale. A tale scopo gli artt. 110 e 111 co. 2, dispongono che, qualora si sia alla presenza di una successione universale o di una successione particolare mortis causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

La fattispecie prevista dall’articolo 110 è caratterizzata da due elementi, in presenza dei quali il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto :

  • dal venir meno di una delle parti per morte o altra causa;
  • dal prodursi di una successione a titolo universale.

 Con riferimento all’interruzione processuale occorre sottolineare i seguenti elementi:

  • qualora la morte della persona fisica o il venir meno di quella giuridica si verifichi dopo la costituzione della parte mezzo di procuratore, l’interruzione non è automatica, ma si produce dal momento in cui il procuratore dichiara l’evento in udienza o lo notifica alle parti;
  • qualora uno di tali eventi si verifichi prima della costituzione della parte (art. 299) o a danno della parte che sta personalmente in giudizio (art. 300 co. 3) si ha interruzione automatica;
  • qualora si verifichi la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore di parte, si ha interruzione automatica (art. 301).

Dal momento dell’interruzione iniziava a decorrere un termine di tre mesi entro il quale il processo doveva essere proseguito o riassunto, pena l’estinzione del processo (art. 305). A seguito di alcuni interventi della Corte costituzionale, tuttavia, in caso di interruzione automatica il dies a quo da cui comincia a decorrere il termine utile di tre mesi è dato non dall’evento interruttivo ma dalla conoscenza legale che la parte abbia di tale evento.

 Ambito di applicazione dell’art. 110:

  • nel caso di estinzione della persona fisica, il processo continua nei confronti del successore a titolo universale, sia che il diritto controverso sia oggetto della successione a titolo universale (art. 110) sia che il diritto controverso sia oggetto di una successione mortis causa a titolo particolare (art. 111 co. 2);
  • nel caso di estinzione della persona giuridica, si discute sull’individuazione:
    • delle ipotesi nelle quali all’estinzione della persona giuridica segue una successione a titolo universale (es. fusione);
    • della disciplina da applicare all’ipotesi di estinzione della persona giuridica accompagnata da successione particolare (es. liquidazione per pagamento di debiti);
    • dell’esatto momento in cui talune persone giuridiche sono da considerasi estinte.

Lascia un commento