La scrittura privata (artt. 2702 ss.) rappresenta una cosa capace di conservare in via duratura la traccia di segni grafici che vi sono impressi allo scopo di rappresentare un accadimento rilevante per il diritto e precisamente la dichiarazione di uno o più soggetto. Mentre l’atto pubblico è formato da un soggetto diverso dal dichiarante, la scrittura privata consiste in un documento redatto da parte dello stesso autore delle dichiarazioni.

 Ai sensi dell’art. 2702, la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta alternativamente:

  • se colui contro il quale essa è prodotta ne riconosce la sottoscrizione;
  • se è legalmente considerata come riconosciuta;
  • se essa è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

 L’essenza della scrittura è il ricollegamento all’autore della sottoscrizione delle dichiarazioni che vi sono contenute, che non devono necessariamente aver carattere olografo. Il problema dell’efficacia di prova fino a querela di falso, quindi, ruota intorno alle modalità mediante le quali far acquisire certezza in ordine all’autenticità della sottoscrizione:

  • autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio o di un altro pubblico ufficiale;
  • verificazione giudiziale dell’autenticità della sottoscrizione (art. 216);
  • riconoscimento esplicito anche stragiudiziale dell’autenticità della sottoscrizione;
  • riconoscimento tacito dell’autenticità della sottoscrizione, che si ha (art. 215):
    • se la parte contro la quale la scrittura privata viene prodotto non la disconosce o (qualora sia la scrittura di un dante causa) non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione;
    • se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta risulta contumace. La parte, tuttavia, una volta costituitasi nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, può disconoscere le scritture contro di lei prodotte, indipendentemente dalla rimessione in termini.

Il sistema previsto dai codici risulta lineare e rigido: se vi è certezza sull’autenticità della scrittura privata, essa ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, mentre se tale certezza non sussiste, la scrittura privata è priva di efficacia probatoria, con esclusione anche dell’accertamento incidenter tantum dell’autenticità della sottoscrizione. Occorre sottolineare che la scrittura privata priva di sottoscrizione non rappresenta una scrittura privata. Alle dichiarazioni contra se in essa contenute è attribuita efficacia probatoria solo nelle ipotesi eccezionalissime degli artt. 2707 (carte e registri domestici) e 2708 (annotazioni in calce, in margine o a tergo di un documento).

 Sintesi schematica:

  • la scrittura non sottoscritta non è una scrittura privata;
  • la scrittura con sottoscrizione autenticata, riconosciuta o non disconosciuta ha efficacia di prova piena fino a querela di falso;
  • la scrittura con sottoscrizione non autenticata, non riconosciuta o disconosciuta è priva di qualsiasi efficacia di prova, ma può acquisirla a seguito di una domanda di verificazione giudiziale ex art. 216;
  • la scrittura con sottoscrizione giudizialmente verificata ha efficacia di piena prova che non può venir meno neanche con querela di falso.

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