L’art. 111 co. 4 fa salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione , disponendo quindi che esse possano derogare a quanto precedentemente stabilito in ordine all’efficacia ultra partes della sentenza ed alla legittimazione alle impugnazioni:
- le norme sull’acquisto in buona fede dei beni mobili, dando luogo ad ipotesi di acquisto a titolo originario, disciplinano fattispecie che escono dall’ambito dell’art. 111;
- le norme sulla trascrizione, stante l’incertezza della dottrina, sono di difficile individuazione nel loro significato specifico.
Sebbene l’articolo non ne faccia menzione, le norme sulla trascrizione che interessano l’art. 111 non possono essere che quelle relative alla trascrizione delle domande giudiziali (artt. 2652 ss.). Perché sia possibile un coordinamento tra art. 111 e norme sulla trascrizione occorrono tre requisiti:
- che nel corso del processo si verifichi una successione a titolo particolare e derivativo nel diritto controverso;
- che alla successione abbia dato luogo il convenuto (non attore): le norme sulla trascrizione delle domande giudiziali, infatti, disciplinano esclusivamente gli effetti dell’alienazione del diritto controverso da parte del convenuto;
- che la domanda sia accolta: la caratteristica comune a tutta la disciplina dettata dagli artt. 2652 ss. è il suo carattere ipotetico, essendo condizionata all’ipotesi di fondatezza.
All’art. 111 co. 4 possono apportare una deroga quelle norme che disciplinano la trascrizione delle azioni reali a tutela della proprietà e dei diritti reali di godimenti previste dall’art. 2653 n. 1: in queste ipotesi, infatti, il diritto reale immobiliare cui si riferisce la domanda giudiziale costituisce allo stesso tempo oggetto del processo (diritto controverso) ed oggetto del trasferimento.
La deroga apportata dalle norme sulla trascrizione all’art. 111 co. 4, in particolare, è data dal potere attribuito alla trascrizione di spostare il momento di efficacia della domanda giudiziale nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso dal convenuto dalla data della proposizione della domanda giudiziale a quello della sua trascrizione. In base alla regola generale dell’art. 111, la sentenza emanata nei confronti dell’alienante avrebbe sempre efficacia nei confronti del terzo che abbia acquistato a titolo particolare il diritto controverso dopo la proposizione della domanda. La trascrizione, spostando l’efficacia della domanda nei confronti dei terzi aventi causa dal momento della proposizione a quello della trascrizione, limita il manifestarsi dell’efficacia della sentenza nei confronti dei terzi aventi causa alle sole ipotesi in cui costoro abbiano trascritto il proprio acquisto dopo la trascrizione della domanda giudiziale.
Successione a titolo particolare mortis causa
L’art. 111 disciplina non soltanto l’ipotesi di successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso, ma anche quella di trasferimento a titolo particolare mortis causa (legato). In tal caso l’art. 111 co. 2 dispone che il processo è proseguito dal successore a titolo universale o in suo confronto . Quanto alla disciplina tale ipotesi è del tutto conforme a quella esaminata con riferimento alla successione a titolo particolare inter vivos, con la sola particolarità che la posizione processuale dell’alienante viene assunta dal successore a titolo universale da cui o nei cui confronti viene proseguito il processo