Il provvedimento di urgenza ex art. 700 può essere chiesto non solo quando l’evento dannoso si sia già verificato, ma anche quando esso sia solamente incombente. Il riferimento a tale requisito:

  • diviene esplicita affermazione dell’ammissibilità dell’istituto in esame ad assicurare una tutela sommaria urgente preventiva (inibitoria), potendo il provvedimento assolvere anche la funzione di impedire che la violazione minacciata sia compiuta;
  • ricopre un ruolo fondamentale in ordine all’ammissibilità generale della tutela inibitoria: per coerenza sistematica, infatti, tale forma di tutela, oltre che a livello di tutela cautelare, dovrebbe essere ammessa a fortiori a livello di cognizione piena.

 Pericolosità dell’art. 700.

Non può essere nascosta la pericolosità intrinseca alle ipotesi in cui l’attuazione dei provvedimenti di urgenza determini una situazione di fatto irreversibile. Un tipica ipotesi in cui il provvedimenti di urgenza ex art. 700 è causa di un’eventuale pregiudizio irreversibile è quella dei diritti di libertà che comprimano una libertà altrui, irreversibilità questa aggravata qualora l’istante risulti impossidente, non potendosi applicare l’art. 96. A detta di Proto Pisani, tuttavia, l’esatta percezione della pericolosità della tutela cautelare in genere, tuttavia, non può in alcun modo indurre a restringerne i requisiti di ammissibilità o a subordinarne l’efficacia alla prestazione di cauzioni inesigibili. Al contrario, la consapevolezza della pericolosità intrinseca all’emanazione dei provvedimenti di urgenza deve influire sul giudice nel senso:

  • di non imporre cauzione a danno dei non abbienti;
  • di ridurre la superficialità della cognizione in modo da limitare la possibilità di ribaltamento del giudizio nel processo a cognizione piena;
  • di valutare comparativamente il danno che subirebbe l’istante dalla mancata concessione del provvedimento di urgenza e il danno che subirebbe la controparte dalla sua concessione;
  • di modellare il contenuto del provvedimento di urgenza in modo tale da neutralizzare il pregiudizio irreparabile dell’istante, limitando al minimo il rischio dell’irreversibilità dei suoi effetti.

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