Rappresentazione di dichiarazioni

Con riferimento alle dichiarazioni, si suole dire che l’efficacia di prova fino a querela di falso copre l’estrinseco e non l’intrinseco delle stesse. In particolare, le dichiarazioni rappresentate dall’atto pubblico potranno essere:

  • dichiarazioni di volontà: in tal caso il fatto che l’atto pubblico copra l’estrinseco e non anche l’intrinseco comporta che l’efficacia di prova fino a querela di falso concerne solo il fatto che la dichiarazione è stata resa, non anche che essa non sia viziata (es. per esercitare riguardo al contratto rappresentato le azioni di annullamento non occorre preventivamente esperire la querela di falso, cosa che invece occorre fare qualora si contesti che le dichiarazioni siano state rese);
  • dichiarazioni di scienza: in tal caso il fatto che l’atto pubblico copra l’estrinseco e non anche l’intrinseco comporta che l’efficacia di prova fino a querela di falso concerne solo il fatto che la dichiarazione è stata resa, ma nulla dice sulla sua efficacia probatoria. Essa, al contrario, deve essere desunta dalle norme in tema di dichiarazione di scienza:
    • quanto alle dichiarazioni di scienza rese dai terzi, esse possono essere acquisite al processo unicamente nel rispetto delle forme degli artt. 244 ss. Risulta in particolare fondamentale la considerazione della persona ai fini della credibilità delle sue dichiarazioni;
    • quanto alle dichiarazioni di scienza rese delle parti, occorre distinguere a seconda che esse siano:
      • contra se: in questo caso le dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, e quindi valore di prova legale, sia se rese in giudizio sia se formate fuori dal processo;
      • pro se: in questo caso le dichiarazioni di scienza hanno efficacia probatoria solo se rese in processo, efficacia di prova legale se rese nelle forme del giuramento ed efficacia di argomento di prova se rese in sede di interrogatorio libero.

 Rappresentazione di altri fatti

Resta a questo punto da dire sull’efficacia di prova fino a querela di falso degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti . Questa previsione, riguardando le dichiarazioni di scienza rese dal notaio o da altri pubblici ufficiali nell’ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite, risulta di particolare importanza, in quanto mette in discussione il principio per cui le dichiarazioni di scienza rese da terzi devono necessariamente formarsi nel processo. In considerazione dei soggetti da cui provengono, esse sono caratterizzate da efficacia di piena prova fino a querela di falso

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