Riguardo la “rappresentanza volontaria” il 77 C.P.C. dispone che il potere rappresentativo nel campo sostanziale in capo al rappresentante è necessario ma non sufficiente perchè allo stesso spetti anche la legittimazione processuale. In pratica, il rappresentante volontario non può agire come tale anche nel processo se non ha ricevuto un’apposita procura proprio per agire anche nel processo: in pratica il potere di stare in giudizio in nome del rappresentato “gli deve esser conferito espressamente e per iscritto”. Tuttavia è necessario che il soggetto sia già rappresentante nel campo sostanziale, per esserlo in quello processuale (ciò si deduce dal 77, quando dice che il destinatario del potere di star in giudizio può esser “il procuratore generale e quello preposto a certi affari”, sebbene oggi davanti al giudice di pace non serve ex 317 C.P.C.). Ci sono però dei casi eccezionali in cui il rappresentante volontario nel campo sostanziale diventa rappresentante processuale senza procura:

a) 77 1° quando si legge che il conferimento espresso è la regola “tranne per gli atti urgenti e per le misure cautelari”.

b) 77 2° quando si legge che il potere rappresentativo processuale “si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza/domicilio nella Repubblica e all’institore”. L’accenno all’institore trova riscontro nel 2204 C.C., che già contiene il conferimento del potere di stare in giudizio. Anche il rappresentante volontario dovrà effettuare la “contemplatio domini” (dichiarare di agire in nome del rappresentato). Se nel processo, il soggetto che agisce o verso cui si agisce è privo di legittimazione processuale (cosiddetto  ”falsus procurator”), il processo non produce effetti verso chi sembra ma non è rappresentato. Ciò non impedisce che la sua domanda anche se invalida produca effetti su se stesso “falsus procurator”. Ma in tutti i casi, il processo deve arrestarsi, alla pronuncia del difetto di contraddittorio (se il vizio è stato rilevato ma non sanato). Nel processo non opera la negotiorum gestio: tuttavia ex l. 69/2009 la “ratifica” con le modalità ex 182 C.P.C.: per esso il giudice valuta la regolarità della costituzione delle parti, e se rileva “in ogni momento” un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, il giudice assegna un termine perentorio per la Costituzione della persona. L’osservanza del termine sana il vizio ex tunc). Infine, riguardo le disfunzioni dell’organo, occorre distinguere l’eventuale erronea indicazione della persona fisica che ricopre l’organo (l’errore può in questo caso dar luogo ad un difetto di rappresentanza, che sussiste tipicamente nel caso che la persona giuridica abbia operato a mezzo di persona fisica priva di poteri, sanabile ex 182 C.P.C.) dall’indicazione di un organo/ufficio ex lege e statuto privo di poteri (bisogna costituire ufficio con poteri). Per l’assistenza, la giurisprudenza ha affermato con scarso approfondimento la possibilità di ratifica.

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