l’esecutorietà ope legis della sentenza di primo grado del 1990 ha comportato un nuovo regime dei provvedimenti che possono essere emessi in grado d’appello sull’esecuzione provvisoria. Il giudice d’appello se ricorrono gravi motivi sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata. Sistema normativo:
- sospensione richiesta con impugnazione principale o con quella incidentale
- il giudice d’appello è competente a provvedere sull’istanza
- la sospensione può essere totale o parziale
- la sospensione investe l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza
- la sospensione può essere concessa quando ricorrono gravi motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. Il giudice d’appello può deliberare la fondatezza dell’impugnazione r valutare se dall’esecuzione può derivare al soccombente un grave e irreparabile danno o un gravissimo danno o anche solo un grave danno anche ricollegato alla incapacità della parte soccombente di soddisfare le proprie obbligazioni
modus procedendi della sospensione → il giudice provvede sull’istanza con ordinanza nella prima udienza. La parte può con ricorso al giudice chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il presidente del collegio o il tribunale ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Per giusti motivi può disporre l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva e dell’esecuzione della sentenza. Il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. La sospensione provvisoria dovrà essere confermata in camera di consiglio dal giudice d’appello. Alla sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione della sentenza appellata si può pervenire per tre vie diverse:
- per pronuncia del giudice d’appello investito dall’istanza nella prima udienza
- per pronuncia del giudice d’appello in camera di consiglio nell’udienza fissata prima dell’udienza di comparizione
- per pronuncia provvisoria del presidente della corte d’appello o del tribunale se addotti o dimostrati i giusti motivi di urgenza. Il provvedimento deve essere assunto con ordinanza non impugnabile, pertanto non modificabile o revocabile.