Accanto alle misure sopra esaminate, dirette a tutelare situazioni giuridiche sostanziali, il nostro ordinamento prevede alcuni provvedimenti cautelari diretti a tutelare il diritto alla prova (diritto processuale): mediante tali provvedimenti la parte che teme la perdita del mezzo di prova o del suo oggetto può fissare, in un momento antecedente rispetto all’ordinaria fase istruttoria, alcune risultanze probatorie la cui utilizzazione avverrà nel futuro processo a cognizione piena.
Audizione a futura memoria, consulenza tecnica e ispezione preventiva.
L’art. 692 dispone che chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria . Analogamente l’art. 696 prevede che chi ha urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere […] che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale :
- periculum in mora: mentre l’art. 692 mira a neutralizzare il pregiudizio consistente nel rischio di perdere il mezzo di prova, l’art. 696 tende a neutralizzare il rischio di perdere l’oggetto stesso della prova;
- fumus boni iuris: la valutazione del fumus ha ad oggetto non la probabilità della fondatezza del diritto sostanziale, ma l’analisi dell’ammissibilità e della rilevanza, in relazione al futuro ed eventuale giudizio di merito, dei mezzi di prova che si intendono assumere. Ai sensi dell’art. 693 co. 3 il ricorso deve contenere l’indicazione dei fatti sui quali debbano essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata .
Come tutti i provvedimenti cautelari anche i provvedimenti ex artt. 692 e 696 sono strumentali al processo a cognizione piena: essendo finalizzati a consentire l’assolvimento dell’onore probatorio, sono strumentali all’ordinanza che dispone in ordine all’ammissibilità e alla rilevanza della prova.
L’art. 698 dispone che:
- per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova devono essere rispettate per quanto possibile le disposizioni degli artt. 191 ss. (co. 1): qualora non sia possibile esigere che le modalità di assunzione della prova vengano rispettate nel processo a cognizione piena, il legislatore predispone che tali modalità siano rispettate, quanto meno nell’ambito di subprocedimenti mediante i quali acquisire le risultanze probatorie;
- per quanto riguarda gli effetti dell’assunzione preventiva, questa non pregiudica né le questioni relative alla loro ammissibilità o rilevanze né la loro rinnovazione nel giudizio di merito, qualora questa sia possibile (co. 2).