Rientrano nella categoria dei procedimenti che utilizzano le forme camerali pure i provvedimenti relativi:
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ai minori
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agli interdetti
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agli inabilitati
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relativi all’apertura delle successioni
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gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
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i procedimenti in camera di consiglio in materia societaria
Tali provvedimenti vengono emessi su ricorso della parte interessata, hanno forma di decreto e sono di competenza del tribunale, che provvede in camera di consiglio. Il tribunale decide in composizione collegiale. Sono salve le norme che specificano la competenza del tribunale per i minorenni.
Provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
Le ipotesi in cui la pronuncia dei provvedimenti nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati deve avvenire una volta sentito il parere del giudice tutelare, la produzione del parere è condizione per la pronuncia del provvedimento e pertanto è onere del ricorrente produrre il parere insieme al ricorso. Quando tale onere non viene assolto, il presidente del tribunale provvede a richiederlo d’ufficio.
Nelle ipotesi si di vendita dei beni dei minori, nell’autorizzare la vendita, il tribunale deve determinare se debba farsi all’incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Se, inoltre, il tribunale dispone la vendita all’incanto, provvede a designare, per le relative operazioni, un ufficiale giudiziario oppure un cancelliere o un notaio, che devono osservare le norme che regolano le operazioni di vendita dei beni mobili pignorati.
Nel caso di esito negativo dell’incanto è rimessa al tribunale la scelta tra la revoca dell’autorizzazione alla vendita, una nuova vendita all’asta su prezzo base inferiore, o l’autorizzazione alla vendita a trattativa privata.
Provvedimenti relativi all’apertura delle successioni
L’intervento del giudice in materia di apertura delle successioni è richiesto nei seguenti casi:
a) autorizzazione alla vendita dei beni ereditari: art. 747 cpc;
b) fissazione di un termine per emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto: art. 749;
c) imposizione di cauzioni: art. 750;
d) apposizione e rimozione dei sigilli: art. 752 ss;
e) inventario: art. 769;
f) beneficio di inventario: art. 779;
g) curatore dell’eredità giacente: art. 781.
La competenza per l’emanazione dei relativi provvedimenti, salvo che l’istanza non venga proposta nel corso di un giudizio, è attribuita al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che corrisponde all’ultimo domicilio del de cuius.
L’istanza di parte assume la forma del ricorso e il tribunale provvede con decreto, salvo quando disponga l’audizione delle parti, nel qual caso fissa con decreto l’udienza di comparizione e quindi provvede con ordinanza. Il provvedimento, deliberato in camera di consiglio, sebbene sia prevista la comparizione delle parti, è reclamabile.
Ordine di protezione contro gli abusi familiari
Nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia,  prima delle ultime riforme, il legislatore, ha inserito nel titolo II del libro IV del cpc un nuovo capo, il V bis, rubricato «degli ordini di protezione contro gli abusi familiari», composto dal solo art. 736 bis c.p.c., che disciplina il procedimento necessario per ottenere i provvedimenti del giudice civile in materia di abusi familiari.
La l. 154/2001 ha, contestualmente, introdotto nel libro I del codice civile il titolo IX bis dedicato agli «ordini di protezione contro gli abusi familiari», le cui disposizioni prevedono che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell’altro coniuge o di altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto una serie di provvedimenti di diverso contenuto, come ad es. l’ordine di cessazione della condotta e di allontanamento dalla casa familiare o l’ordine di pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell’allontanamento, rimangono prive di mezzi adeguati .
Tali disposizioni non si applicano allorché si sia già svolta l’udienza presidenziale.
Per quanto concerne il procedimento, l’art. 736 bis stabilisce che l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica: il giudice, cui la trattazione del ricorso è assegnata dal presidente del tribunale, sentite le parti e dopo aver provveduto agli atti di istruzione necessari con facoltà di disporre, con eventuale ricorso alla polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita, e sul patrimonio personale e comune delle parti, pronuncia decreto motivato immediatamente esecutivo, nel quale determina anche le modalità di attuazione.
In caso di urgenza è prevista l’emanazione del provvedimento inaudita altera parte, assunte eventualmente sommarie informazioni. In tal caso è necessaria la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni, con assegnazione all’istante di un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice provvederà alla conferma, modifica o revoca dell’ordine di protezione.
Sia contro il decreto di accoglimento o di rigetto del ricorso, sia contro quello di conferma, modifica o revoca dell’ordine di protezione adottato inaudita altera parte, può proporsi reclamo al tribunale, il quale, tuttavia, non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione.
Sul reclamo provvede il tribunale in camera di consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Il decreto motivato non è neanche ricorribile in Cassazione.  Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per assicurare la concreta attuazione degli ordini di protezione, in caso di inosservanza del provvedimento da parte del soggetto destinatario dell’ordine, è prevista l’applicazione della pena di cui all’art. 388 cp: reclusione fino a 3 anni o multa da 103 a 1032 euro.