La ratio del principio del contraddittorio posto dall’art. 101 si rinviene nel normale carattere bilaterale della domanda che ha per destinatari il giudice e colui nei cui confronti chi propone la domanda pretende che il provvedimento richiesto produca i suoi effetti. Con l’avvento della Costituzione, l’art. 101 è stato inteso come espressione non solo dell’esigenza di difesa tecnica (art. 111 co. 2) ma anche del principio di eguaglianza proclamato dall’art. 3.
Secondo la dottrina classica il contenuto necessario e sufficiente del principio del contraddittorio consisterebbe nel porre la controparte nella possibilità di contraddire. Una simile concezione, per quanto valida, si espone a numerose critiche:
- presuppone che all’eguaglianza formale delle parti corrisponda l’uguaglianza sostanziale;
- riferisce il principio del contraddittorio quasi esclusivamente al momento iniziale del processo e non si preoccupa che esso si realizzi a livello di effettività durante tutto lo svolgimento del processo;
- si adatta esclusivamente ai processi relativi a diritti disponibili, non a quelli relativi a diritti indisponibili nei quali lo scontro può funzionare male.