Interpretando il concetto di non contestazione come non contestazione avente ad oggetto i fatti, interpretazione questa prospettata da Proto Pisani, si ritengono i presupposti dell’ordinanza:

  • la non contestazione da parte del convenuto costituito dei fatti posti dall’attore a fondamento del diritto di credito dedotto in giudizio e la contestuale mancata proposizione da parte del convenuto di eccezioni di merito. La non contestazione deve essere parziale: nell’ipotesi in cui il convenuto costituito non contesti i fatti costitutivi del diritto e non sollevi eccezioni di merito in toto, infatti, il giudice non deve emanare l’ordinanza de qua, dovendo invece invitare le parti a precisare le conclusioni per pronunciarsi con sentenza. Qualora si sia in presenza di diritti indisponibili, invece, in caso di non contestazione totale vi è spazio per una tale ordinanza se il giudice ritiene la non contestazione insufficiente a fondare la conoscenza di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento di tutto il diritto o di tutti i diritti azionabili;
  • la verifica in iure da parte del giudice dell’idoneità dei fatti dedotti in giudizio dall’attore a produrre gli effetti da lui affermati e dell’essenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi emergenti dagli atti e rilevabili di ufficio;
  • la deliberazione dell’infondatezza delle eccezioni di rito sollevate dal convenuto e dell’inesistenza di impedimenti di rito rilevabili di ufficio

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