Possono esserci diverse pronunce:
– Accoglimento totale dell’opposizione: questo può avvenire per ragioni di merito (viene accertata l’inesistenza del diritto sostanziale), ma anche di rito (es. se si contesta l’esistenza della legittimazione ad agire).
In queste ipotesi il decreto ingiuntivo è caducato, si parla correntemente di revoca del decreto ingiuntivo. Resta la sentenza che pronuncia sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Si dovrà vedere qual è il contenuto: se avrà rigettato per motivi di merito produrrà un effetto di accertamento incontrovertibile dell’inesistenza del diritto sostanziale fatto valere;
– Accoglimento parziale dell’opposizione: può avvenire sia per ragioni di merito (es. il credito è in parte compensato) che per ragioni di rito. In entrambi i casi il decreto ingiuntivo viene caducato e resta la sentenza con il suo contenuto.
Nel caso avvenga per ragioni di rito si deve parlare della possibilità di proporre domanda riconvenzionale da parte del creditore
Esempio: abbiamo un creditore che fa valere il diritto al pagamento di una somma di denaro con procedimento d’ingiunzione. Viene emanato il decreto ingiuntivo. Il debitore propone opposizione. Abbiamo quindi un atto di citazione in cui tecnicamente il creditore è un convenuto. Potrà il convenuto proporre domanda che tecnicamente è riconvenzionale rispetto alla domanda di opposizione proposta dal debitore? Se consideriamo le cose da un punto di vista tecnico, la sua è una vera e propria domanda riconvenzionale; se invece consideriamo le cose dal punto di vista funzionale, quella del creditore è una domanda nuova.
La giurisprudenza non è univoca nell’ammettere questa domanda riconvenzionale che non è conseguenza dell’opposizione del convenuto (come invece accade nella reconventio reconventionis, vedi p. 137).
Di fatto è molto frequente che il creditore convenuto proponga il seguente tipo di domanda riconvenzionale: “in ogni caso condannarsi il debitore al pagamento della somma di denaro”. Questo significa chiedere al giudice, che anche qualora ritenga fondata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore per ragioni di rito, di condannare nel merito il debitore al pagamento di quella somma (può darsi che io abbia errato per ragioni procedurali a proporre l’opposizione, ma per quanto riguarda il merito io sono comunque creditore).
In un ipotesi di questo genere può accadere che l’opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta in parte per ragioni di rito, e che quindi che la sentenza finale revochi il decreto ingiuntivo accogliendo l’opposizione, ma solo in parte, perché poi il giudice accoglie quella domanda riconvenzionale con cui il creditore ha chiesto la condanna del debitore. In queste ipotesi sarà la sentenza che produrrà l’efficacia di cosa giudicata materiale e l’efficacia esecutiva (questo perché se viene revocato il decreto avremo solamente la sentenza).
– Rigetto totale dell’opposizione: può avvenire per ragioni di rito (es. l’opposizione è proposta oltre il termine di 40 giorni) o di merito (il giudice ha accertato che esiste il diritto sostanziale e che sono infondate le eventuali eccezioni).
Riguardo gli effetti bisogna distinguere:
Il decreto ingiuntivo rigettato per ragioni di rito diventa definitivo e acquista efficacia esecutiva, ma anche efficacia di cosa giudicata materiale (questo ovviamente solo se passa in giudicato la sentenza che ha rigettato l’opposizione);
Il decreto ingiuntivo rigettato per ragioni di merito diventa anch’esso definitivo, ma l’efficacia di cosa giudicata materiale è prodotta dalla sentenza di rigetto dell’opposizione (quando questa passa in giudicato). Questo perché la sentenza che pronuncia sull’opposizione a decreto ingiuntiva è soggetta alle impugnazioni ordinarie (può essere proposto appello).
Allora se viene proposta impugnazione, e quindi la sentenza di rigetto totale dell’opposizione non passa in giudicato, avremo che:
Se il rigetto è per ragioni di rito, quel decreto ingiuntivo che diventa definitivo e che produce l’efficacia esecutiva non produrrà la cosa giudicata materiale;
Se il rigetto è per ragioni di merito avremo che il decreto ingiuntivo diviene definitivo, acquista efficacia esecutiva, ma la sentenza di rigetto non produce efficacia di cosa giudicata materiale (perché non passa in giudicato).