Il procedimento camerale nasce ed è assunto nel nostro sistema processuale come procedimento senza un contraddittore necessario. Ne è testimonianza l’art. 778 cpc del 1865, che fa riferimento alla «materia da trattare senza contraddittore».
Conservata la struttura unilaterale del procedimento, la domanda così proposta non può coinvolgere interessi di terzi, sui quali conseguentemente si producono effetti del provvedimento. Un esempio viene offerto dalla denuncia al tribunale dei soci che rappresentino un decimo del capitale sociale (o un ventesimo se si tratta di società che fa ricorso al mercato dei capitali) .
Il relativo procedimento, anche nella versione novellata dal d.lgs. 5/2003, prevede l’audizione in camera di consiglio degli amministratori e dei sindaci e può concludersi con l’ordine di ispezione dell’amministrazione della società. In tale ipotesi, non solo viene offerta agli amministratori ed ai sindaci la possibilità di essere ascoltati e di esporre le rispettive ragioni, per contestare la denunciata violazione dei loro doveri e il compimento di irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno alla società, ma deve essere ad essi riconosciuta la legittimazione a proporre reclamo avverso il provvedimento che, sul presupposto di tali violazioni ed irregolarità, disponga l’ispezione della società.
Il decorso del termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo, decorre:
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nel caso di decreto dato «nei confronti di una sola parte»: dalla mera comunicazione
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nel caso di decreto dato «nei confronti di più parti»: dalla notificazione del provvedimento.