La disciplina dei nova in appello è disciplinata in modo rigido dall’art. 437 co. 2, secondo cui non sono ammesse nuove domande od eccezioni e nuove prove, con la sola eccezione del giuramento decisorio ed estimatorio, sono ammesse solo se indispensabili. Occorre tuttavia sottolineare che la prassi ha ridotto la rigidità di tale articolo:
- non cadono sotto il divieto di domande nuove la richiesta di interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza appellata, e del risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza;
- non cadono sotto il divieto delle eccezioni nuove non solo le eccezioni di rito rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma anche tutte le eccezioni di merito rilevabili di ufficio, anche se fondate su fatti non allegati nel corso del giudizio di primo grado o su fatti sopravvenuti nel corso del processo.
Corollario dell’ampliamento effettuato in tema di eccezioni di merito rilevabili di ufficio è l’ammettere che la domanda possa essere modificata in appello anche tramite l’allegazione di nuovi fatti costitutivi alternativi rispetto a quelli allegati in primo grado;
Le domande o le eccezioni nuove che fuoriescono dai limiti sopraindicati devono essere dichiarate inammissibili di ufficio.