La norma detta essa stessa la disciplina degli interessi in conflitto in ordine ai beni, individuando le situazioni soggettive di pretesa, facoltà, obbligo e soggezione che si ricollegano a determinati fatti, ma il prodursi di tali effetti è subordinato all’esercizio del potere sostanziale unilaterale di parte di attribuire rilevanza al fatto (es. azioni di annullamento). A differenza dell’ipotesi precedente, tali poteri sostanziale unilaterali presuppongono sempre la preesistenza di una relazione tra chi esercita il potere e il destinatario passivo del potere stesso. In questa ipotesi l’acquisto, l’impedimento o l’estinzione del diritto non consegue automaticamente ai fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi previsti dalla norma, ma si verifica solo a seguito dell’esercizio di un vero e proprio potere sostanziale, riservato alla parte interessata, di attribuire rilevanza giuridica a tali fatti (es. dedotto in giudizio il diritto alla consegna di un bene oggetto di compravendita, il giudice non può respingere la domanda sulla base del decorso del termine di prescrizione a meno che la parte non decida di attribuire rilevanza a tale fatto). In ipotesi di questo tipo l’esigenza di ricorrere al processo sorge dall’incertezza nelle relazioni sociali causata:
- da contestazioni circa l’esistenza di fatti;
- da contestazioni circa la llegittimità formale delle modalità di esercizio del potere sull’an.
Occorre soffermarsi sul punto dell’esatta individuazione dell’oggetto del processo. Gli sforzi della dottrina per qualificare il diritto potestativo quale diritto soggettivo sono quanto meno idonei a far sorgere la domanda circa la possibilità o meno di ritenere che nei fenomeni in esame l’oggetto del processo sia costituito non dalle situazioni soggettive modificate, impedite o estinte ma dall’esistenza del solo diritto potestativo sostanziale. Secondo Proto Pisani, tuttavia, una simile ricostruzione concettualista non convince:
- sul piano dogmatico, il diritto potestativo esercitato si estingue per consumazione. A seguito dell’esercizio di tale diritto potestativo, quindi, ciò di cui le parti contendono nel processo non è l’esistenza del diritto potestativo ma solo l’esistenza o meno delle situazioni soggettive di pretesa, facoltà, obbligo o soggezione modificate, impedite o estinte;
- il convenuto risulta profondamente sfavorito qualora si ritenga che oggetto del processo sia il diritto potestativo (presentazione di infinite domande da parte dell’attore).