Il vero problema dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile sorge con riferimento ai terzi titolari di rapporti diversi da quello oggetto della sentenza, ma ad esso legati da nessi di dipendenza giuridica a livello di diritto sostanziale. Tale pregiudizialità dipendenza ricorre quando un rapporto costituisce elemento della fattispecie da cui deriva un altro rapporto. Se il rapporto pregiudiziale è stato accertato in un precedente giudizio tra soggetti legittimati, la relativa sentenza esplica efficacia riflessa nel secondo processo avente ad oggetto il rapporto dipendente di cui è titolare il terzo che non ha partecipato al primo giudizio?
Al riguardo mancano indicazione univoche da parte del diritto positivo:
- in alcune ipotesi il legislatore, nella stessa norma in cui individua l’esistenza di nessi di dipendenza tra rapporti, ricollega a tali nessi il manifestarsi dell’efficacia riflessa della sentenza nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente;
- in alcune ipotesi nella norma in cui individua l’esistenza di nessi di dipendenza sostanziale tra rapporti, il legislatore nulla dice circa il manifestarsi dell’efficacia riflessa;
- in alcune ipotesi il legislatore prevede che il terzo titolare del rapporto dipendente, qualora non abbia partecipato al processo avente ad oggetto il rapporto pregiudiziale, possa sottrarsi al vincolo della precedente decisione provando nel secondo processo che esistevano ragioni sufficienti per un diverso accertamento del rapporto pregiudiziale;
- nelle ipotesi in cui il fenomeno della pregiudizialità dipendenza si accoppia a quello della solidarietà, l’art. 1306 esclude che la sentenza resa sul rapporto pregiudiziale possa avere efficacia contro il terzo coobbligato solidale.
Soluzioni prospettate in dottrina:
- tesi dell’efficacia riflessa generalizzata: ai nessi di dipendenza giuridica sostanziale tra rapporti si ricollega sempre il manifestarsi dell’efficacia riflessa della sentenza nei confronti dei terzi titolari rapporti dipendenti. Tale soluzione privilegia l’esigenza di coordinamento tra diritto sostanziale e risultato del processo ed l’esigenza di coerenza sistematica tra fenomeno dell’efficacia riflessa ultra partesdella sentenza, intervento adesivo dipendente e opposizione di terzo. Contro di essa è sempre stato obiettato che:
- svaluta eccessivamente il dato positivo dell’art. 2909;
- si pone in insanabile contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, sacrificando la tutela dei terzi titolari di rapporti dipendenti che non abbiano partecipato al processo relativo al rapporto pregiudiziale;
- tesi dell’efficacia riflessa restrittiva: distinguendosi tra nessi di dipendenza giuridica sostanziale e manifestarsi dell’efficacia riflessa nei confronti dei terzi titolari di rapporti dipendenti, si ritiene che l’efficacia riflessa ultra partes dovrebbe essere relegata nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Questa soluzione privilegia al massimo la tutela del terzo e le conseguenze desumibili dal carattere dispositivo cui sarebbe improntato il processo civile. Contro di essa è stato però obiettato che, per essere coerente, dovrebbe escludere sempre, denunciandone il contrasto con l’art. 24 co. 2 Cost., il manifestarsi dell’efficacia riflessa ultra partes, anche nelle ipotesi in cui questa è prevista dalla legge;
- tesi della generalizzazione della soluzione adottata dall’art. 1485 c.c.: la sentenza esplica sempre efficacia non vincolante (non immutabile) nei confronti dei terzi, e quindi a fortiori nei confronti dei terzi titolari di rapporti dipendenti. Questi, qualora non abbiano partecipato al processo, possono sottrarsi all’efficacia della sentenza resa inter alios dimostrando, nel secondo giudizio instaurato nei loro confronti, l’ingiustizia della sentenza. Tale soluzione presenta il grosso vantaggio di prospettare un’ipotesi di conciliazione tra il manifestarsi dell’efficacia riflessa ultra partese la tutela del diritto di difesa del terzo. Contro di essa sono state tuttavia mosse una serie di obiezioni:
- la nozione di efficacia della sentenza alla quale il terzo può sottrarsi previa dimostrazione della sua ingiustizia rappresenta una nozione evanescente;
- la teoria si pone in contrasto con l’art. 404 che non consente l’opposizione di terzo in via incidentale e che legittima espressamente i terzi aventi causa alla sola opposizione di terzo revocatoria.
Volendo trarre alcune conclusioni possiamo dire che:
- occorre prendere atto di una prassi giurisprudenziale che mira ad escludere il manifestarsi dell’efficacia riflessa della sentenza nel settore dei rapporti meramente obbligatori;
- l’efficacia riflessa debole deve ammettersi nei casi espressamente previsti dalla legge;
- l’efficacia riflessa forte deve ammettersi in materia di status e di circolazione dei beni, e questo per un’esigenza di certezza e per rispetto delle indicazioni di diritto positivo emergenti dall’art. 404 co. 2;
- risulta comunque da ammettere l’efficacia riflessa a favore del terzo titolare del diritto dipendente, e questo argomentando sia dall’assenza di qualsiasi contrasto con il valore costituzionale del diritto di difesa sia dall’art. 1306 c.c.