Per dare un significato a tale espressione occorre richiamare l’art. 37 che indica le tre fattispecie di difetto di giurisdizione:

  • del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione;
  • del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali;
  • del giudice italiano nei confronti dei giudici stranieri.

Parte della dottrina ha tuttavia fatto rientrare nella nozione in esame anche altri due vizi:

  • la violazione del principio della domanda (art. 99) o della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112), che configurano eccesso di potere;
  • la violazione di un precedente giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.).

A detta di Proto Pisani tali interpretazioni estensive sono pericolose perché rischiano di favorire l’utilizzazione del rimedio straordinario del regolamento di giurisdizione oltre le tre ipotesi previste dall’art. 37 e di dilatare esageratamente l’ambito del controllo della Corte di cassazione.

 Quanto al contenuto dei provvedimenti che la Corte adotta nel decidere il ricorso, l’art. 382 co. 1 dispone che quando decide una questione di giurisdizione statuisce su questa determinando, quando occorre, il giudice competente . Il co. 3 prevede poi che se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio . Occorre distinguere due ipotesi:

  • se la sentenza impugnata in cassazione per difetto di giurisdizione ha deciso il merito della controversia, la Corte, qualora accolga il ricorso riconoscendo il difetto di giurisdizione:
    • cassa senza rinvio, qualora si tratti di mancanza di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione o del giudice italiano, dal momento che non esiste un giudice nell’ordinamento fornito di giurisdizione;
    • cassa con rinvio, indicando il giudice fornito di giurisdizione, qualora si tratti di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale;
    • la sentenza impugnata in cassazione per difetto di giurisdizione non ha deciso il merito della controversia, declinando la giurisdizione del giudice adito. In questo caso, se la sentenza impugnata è quella di appello e la Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che il giudice abbia erroneamente negato la propria giurisdizione, essa alternativamente:
      • cassa con rinvio al giudice di appello se la sentenza di primo grado, poi riformata in appello, aveva deciso il merito avendo ritenuto sussistente la giurisdizione;
      • cassa con rinvio al giudice di primo grado se la sentenza di primo grado, confermata in appello, era declinatoria della giurisdizione

Lascia un commento