Due azioni sono connesse quando hanno in comune almeno uno degli elementi d’identificazione (soggetti, causa petendi, petitum) ed in tal caso la legge ritiene opportuna la loro proposizione in un unico processo allo scopo di farle decidere simultaneamente. La riunione non presenta difficoltà quando le azioni appartengono alla competenza dello stesso giudice; quando invece appartengono alla competenza di giudici diversi, la riunione non è possibile se non si rimuove l’ostacolo che ne deriva. Perciò le regole della competenza subiscono alcune modificazioni, disciplinate negli articoli da 31 a 36 del codice che si ispirano al criterio generale secondo cui la competenza per valore e per territorio è derogabile per ragioni di connessione, mentre non sono derogabili le regole, più rigide, della competenza per materia e funzionale.

Le ipotesi di connessione qualificata. Conseguentemente:

a)  se più domande, anche non altrimenti connesse (104: Pluralità di domande contro la stessa parte), sono proposte nello stesso processo dallo stesso attore contro lo stesso convenuto (cumulo oggettivo) davanti ad un giudice competente per territorio per tutte, il valore della causa si ricava sommando il loro valore, compresi gli accessori anteriori alla proposizione (10 [Determinazione del valore], comma II);

b) anche il valore della domanda accessoria si somma con quello della domanda principale tra le medesime parti e tutt’e due riunite si possono proporre davanti al giudice competente per territorio per la domanda principale (31: Cause accessorie);

c)  le domande di più attori o contro più convenuti connesse per titolo o per oggetto possono proporsi in unico processo (cumulo soggettivo, litisconsorzio facoltativo, 103 [Litisconsorzio facoltativo]) e se appartengono, a norma degli articoli 18 [Foro generale delle persone fisiche] e 19 [Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute] (foro generale), alla competenza di giudici diversi, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza e domicilio di uno dei convenuti (33: Cumulo soggettivo); se le domande concernono l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore si determina, agli effetti della competenza, sommando il loro valore (11: Cause relative a quote di obbligazione tra più parti);

d) la domanda di garanzia (chiamata in garanzia) può essere proposta al giudice competente per la causa principale, affinché sia decisa nello stesso processo, anche se appartiene alla competenza di altro giudice; se la domanda di garanzia spetta però per ragioni di valore alla competenza di un giudice superiore, entrambe le cause vanno rimesse a quest’ultimo (32: Cause di garanzia); è opinione pacifica che lo spostamento di competenza possa darsi soltanto per la garanzia propria, non per quella impropria, la quale consente la riunione dei processi solo se appartengono alla competenza dello stesso giudice;

e)  quando una questione pregiudiziale deve formare oggetto di un vero e proprio accertamento incidentale e non rientra, per materia o valore, nella competenza del giudice davanti a cui pende la causa, questa deve essere rimessa al giudice superiore, il quale sia competente anche per la causa pregiudiziale;

f)   quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adìto, l’intera causa dovrà essere rimessa al giudice superiore: la necessità dell’accertamento incidentale sul credito opposto in compensazione è stabilita cioè dalla legge, con la conseguenza indicata al 34 (Accertamenti incidentali) (deroga alla competenza per valore del giudice inferiore); ma se concorrono le condizioni poste al 35 (Eccezione di compensazione) {domanda fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile}, il giudice può anche separare la trattazione delle due cause, decidendo sulla principale e rimettendo la cognizione sul credito opposto in compensazione al giudice competente;

g) il giudice competente per la causa principale conosce anche della domanda riconvenzionale, purché non ecceda la sua competenza per materia o valore; altrimenti rimette l’intera causa al giudice superiore, oppure provvede sulla domanda principale, rimettendo al giudice competente la cognizione della domanda riconvenzionale (36: Cause riconvenzionali). La riconvenzione è proponibile anche se apparterrebbe per territorio, secondo le regole ordinarie, ad un giudice diverso.

Le nuove regole sulla connessione di cause di competenza del Giudice di pace e del Tribunale. Tuttavia le norme illustrate hanno perso gran parte della loro rilevanza in seguito all’istituzione del Giudice di pace ed alla soppressione delle Preture. Con l’istituzione del Giudice di pace (l. 374/1991) si è introdotta una disciplina autonoma delle modificazioni della sua competenza per ragioni di connessione: dispone infatti il nuovo comma VI del 40 (Connessione) che, se si tratta di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35, 36 (accessorietà, garanzia, accertamento incidentale, compensazione, riconvenzione), le cause che sarebbero di competenza del Giudice di pace “possono essere proposte innanzi al tribunale”. In sostanza, diversamente da quanto si desume dagli articoli 31-36, la competenza del Giudice di pace è sempre derogabile per ragione di connessione in favore del Tribunale, e dunque anche se si tratta di una competenza per materia. Non sembra invece ammessa deroga alla competenza per valore e materia del Giudice di pace in caso di litisconsorzio facoltativo.

Può dirsi in sostanza che le regole dettate dagli articoli 31-36 hanno oggi importanza essenzialmente per le modificazioni alla competenza per territorio (non disciplinate nel 40 [Connessione]: per es., se si tratti di cause connesse di competenza di diversi Giudici di pace o di diversi Tribunali), per i casi particolari di cause soggette alla competenza del Tribunale e di un giudice di primo grado diverso dal Giudice di pace (la Corte d’appello nei casi eccezionali in cui giudica in primo grado), o nei rapporti fra sezione specializzata e sezione ordinaria del Tribunale, che si considerano vera ripartizione di competenza.

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