In caso di connessione a causa dell’intrecciarsi di domande fra loro variamente collegate può sorgere il problema di modificare la competenza del giudice originariamente adito. A tal fine il legislatore ha cercato di individuare i possibili casi di collegamento e ha previsto delle deroghe maggiori alla competenza nel caso in cui il rapporto fra le cause sia particolarmente intenso in modo così da favorire nel massimo grado il cd. Simultaneus processus e deroghe minori quando il rapporto tra le cause non sia particolarmente intenso

Cause accessorie (art 31)

E’ accessoria la domanda che sia proposta subordinatamente ad altra cd. Principale e il cui accoglimento dipende dall’accoglimento di quest’ultima ad es. la domanda che chiede la condanna al pagamento degli interessi presuppone che vi sia quella che chiede la condanna al pagamento del capitale e può essere accolta solo dopo che sia accolta quest’ultima. Come è evidente il vincolo tra le domande è particolarmente intenso per cui occorre assicurare il simultaneus processus.

A tal fine il legislatore prevede che ai fini della competenza territoriale la causa accessoria sia attratta dalla presso il foro della causa principale e che ai fini della competenza per valore le domande si sommino tra loro. Nel caso in cui per la causa principale viga un criterio di competenza materiale o territoriale inderogabile la domanda accessoria va proposta davanti al giudice della causa principale anche se ecceda la sua competenza per valore. Come è facile intuire le uniche ipotesi in cui la trattazione simultanea non può essere realizzata sono quelle in cui sia per la causa principale che per la causa accessoria vigano diversi criteri di competenza entrambi inderogabili.

Cause di garanzia (art 32)

La legge prende in considerazione il fenomeno della garanzia propria in cui un soggetto assume un obbligazione di rivalsa nei confronti del terzo direttamente, ovvero è tenuto per legge a rivalerlo per le conseguenze sfavorevoli che questi possa risentire per effetto di atti giuridici intercorsi fra loro. La legge invece non prende in considerazione il fenomeno della garanzia impropria che si ha quando un soggetto è tenuto a rivalere un altro soggetto delle conseguenze economiche sfavorevoli che questi possa risentire per effetto di determinati eventi (si pensi ad es. a quelle derivanti da una risoluzione di contratto nelle vendite a catena).

Occorre rilevare che poiché nel caso della garanzia le cause intercorrono tra diversi soggetti e precisamente quella principale tra la parte originaria e il garantito e quella di garanzia tra il garante e il garantito non è possibile sommare le domande ai sensi dell’art 10 c.p.c. dato che questo presuppone che le domande intercorrano tra le stesse parti. A tal fine il legislatore prevede che in questi casi il giudice della causa principale attragga presso di se la causa di garanzia anche se questa ecceda la sua competenza per valore tranne il caso in cui per la causa di garanzia viga un criterio di competenza inderogabile.

Cumulo soggettivo (art 33)

In caso di cumulo soggettivo che si ha quando le cause che dovrebbero essere proposte contro più soggetti davanti a giudici diversi siano connesse per l’oggetto o per il titolo il legislatore prevede che esse possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti per essere trattate e decise nello stesso processo.

Accertamento incidentale (art 34)

Questa ipotesi si verifica quando in pendenza di un processo sorgono delle questioni pregiudiziali che devono essere risolte dal giudice prima di decidere sulla domanda principale. Dispone al riguardo l’art 34 c.p.c. che se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario che il giudice decida con efficacia di giudicato su una questione che appartiene alla competenza per materia o valore di un giudice superiore questi deve rimettere tutta la causa al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui ciò si verifica ad es. quando l’attore chiede al pretore la condanna del convenuto al pagamento degli alimenti e questi eccepisce di non esservi tenuto perché non legato da rapporto di parentela con l’attore.

Eccezione di compensazione (art35)

L’art 35 c.p.c. disciplina il caso in cui sia sollevata una eccezione di compensazione con riguardo al credito contestato che ecceda la competenza per valore del giudice adito ad es. l’attore chiede la condanna del convenuto al pagamento di una somma di danaro e il convenuto eccepisce un contro credito il cui valore supera la competenza del giudice adito. In questo caso il legislatore prevede che se la domanda principale è fondata su di un titolo non controverso o facilmente accertabile il giudice può decidere subito sulla domanda principale e rimettere la questione sull’eccezione al giudice superiore. In caso contrario il giudice superiore attrae presso di se l’intera causa.

Domanda riconvenzionale

In caso di domande riconvenzionali che sono quelle che dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione il meccanismo processuale è lo stesso di quello previsto per l’eccezione di compensazione e per l’accertamento incidentale. Si ha domanda riconvenzionale allorchè il convenuto non solo eccepisce un contro credito il cui valore ecceda la competenza del giudice adito ma chiede anche che il giudice condanni l’attore al pagamento della differenza

Litispendenza (art 39)

La litispendenza è la contemporanea pendenza davanti a giudici diversi di due cause identiche. Per stabilire dunque se vi è litispendenza è necessario sapere quand’è che due domande sono identiche e quand’è che il processo pende. Per quanto riguarda il primo quesito va detto che due domande sono identiche quando sono uguali gli elementi di identificazione e cioè i soggetti, il petitum, e la causa petendi. Per quando riguarda il secondo quesito occorre in primo luogo chiarire che esistono due diversi atti introduttivi del processo:

1) l’atto di citazione che è un atto che viene notificato prima alla controparte e poi depositato nell’ufficio giudiziario

2) il ricorso che è un atto che viene prima depositato nell’ufficio giudiziario e poi notificato alla controparte

Nel primo caso si dirà che il processo pende quando la citazione è notificata alla controparte ed è considerato processo anteriore quello iniziato dall’atto di citazione notificato per primo. Nel secondo caso si dirà che il processo pende quando il ricorso sia depositato ed è considerato processo anteriore quello iniziato dal ricorso depositato per primo. Chiarito ciò è evidente che in caso di contemporanea pendenza davanti a giudici diversi di una stessa causa ci troviamo di fronte ad un doppione da eliminare. Al riguardo l’art 39 c.p.c. dispone che il giudice adito successivamente deve dichiarare in ogni stato e grado del processo anche d’ufficio la litispendenza con sentenza impugnabile con il regolamento di competenza e disporre con ordinanza  la cancellazione della causa dal ruolo. Come è facile intuire il legislatore ha configurato la litispendenza come una questione di procedibilità che deve essere risolta prima e in modo autonomo rispetto a quella sulla competenza.

Continenza (art 39)

La continenza si verifica in tutti i casi in cui tra una causa e l’altra ricorre un rapporto tra contenuto e contenente per cui la causa contenente avrà in sé tutti gli elementi della causa contenuta ed in più almeno una diversa domanda ancora ( differenza quantitativa del petitum). Anche in questo caso si pone il problema di eliminare una delle due cause che però non è un doppione non essendovi tra le due cause perfetta coincidenza. In questo caso l’eliminazione di uno dei due processi non può avvenire solo in base al criterio della prevenzione (prevale cioè il processo anteriore) ma bisogna tener conto anche dei rapporti fra causa contenuta e causa contenente e soprattutto bisogna vedere se i giudici investiti delle cause siano competenti per il tutto dato che se uno dei due non è competente per la causa maggiore o contenente si dovrà concentrare l’attività processuale davanti all’altro giudice. Da quanto detto ne deriva che ai sensi dell’art 39 c.p.c.

1) se la causa anteriore è quella maggiore o contenente e il giudice adito sia competente il giudice adito successivamente per la causa minore o contenuta deve dichiarare la continenza con sentenza e fissare con ordinanza un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice (criterio della prevenzione)

2) se la causa anteriore è quella minore o contenuta e il giudice adito per primo non ha competenza per la causa maggiore o contenente sarà lui ad dover dichiarare con sentenza la continenza e ad emettere l’ordinanza che fissa il termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell’assorbimento)

3) se infine la causa anteriore è quella minore o contenuta e il giudice adito per primo sia competente anche per quella maggiore o contenente sarà il secondo giudice a dover dichiarare la continenza con sentenza e ad emettere l’ordinanza che fissa il termine perentorio per la riassunzione davanti al primo.

In tutti i casi sopraddetti la sentenza che dispone la continenza è impugnabile con il regolamento di competenza davanti alla corte di cassazione.

Connessione (art 40)

Premesso che la connessione è la coincidenza di taluni ma non di tutti gli elementi d’identificazione di due o più azioni l’art 40 c.p.c prende in esame il caso in cui due cause connesse pendano davanti a giudici diversi. Nella sua formulazione originaria tale articolo si limitava a stabilire che il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

L’eccezione e il rilievo della connessione sono possibili fino alla prima udienza di trattazione e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa o preventivamente proposta non consenta l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. La sentenza sulla connessione è impugnabile con il regolamento di competenza. Poiché tale disposizione non teneva conto che molto spesso accade che cause con rito speciale debbano essere trattate unitamente a cause con rito ordinario la legge del 90 n. 353 ha aggiunto all’art 40 c.p.c. altri tre commi i quali dispongono:

1) che dopo la riunione prevale il rito ordinario a cui vanno assoggettate le cause riunite salvo il caso in cui una delle cause connesse rientri tra quelle indicate dagli art 409 e 442 c.p.c.

2) che qualora le cause riunite siano assoggettate a diversi riti speciali prevale quello previsto per quella in ragione della quale viene determinata la competenza o in subordine il rito previsto per la causa di maggior valore

3) che qualora la causa sia stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile il giudice dispone il mutamento di rito ai sensi degli art 426, 427, 439 c.p.c.

Altri due commi all’art 40 c.p.c. sono stati aggiunti dalla legge del 91 n. 374 (cd. Legge dei giudici di pace). In virtù di essi si è stabilito che ove una causa di competenza del giudice di pace sia connessa con una di competenza del pretore o del tribunale la parte può proporre domanda direttamente al pretore o al tribunale affinchè esse siano trattate e decise nello stesso processo e che nel caso in cui esse siano state introdotte separatamente il giudice di pace deve pronunciare anche d’ufficio la connessione a favore del pretore e del tribunale.

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