La sentenza può essere nulla o errata e quindi si ha la necessità di consentirne l’impugnazione rivolgendosi a un giudice diverso di grado superiore per ottenere l’annullamento del provvedimento e se possibile una nuova decisione. Vizi della sentenza, che può essere:

  • invalida, error in procedendo, se è stata violata la legge processuale nello svolgimento del processo o nella formazione della decisione. Le violazioni possono consistere nella insussistenza del potere di decidere in capo al giudice. Rientrano negli errores in procedendo anche la nullità di singoli atti del procedimento nonché i vizi formali specifici della sentenza stessa o l’iter formativo o la mancanza di motivazione.
  • ingiusta, error in iudicando, se si denuncia un errore di giudizio da parte del giudice. L’errore riguarda non solo la sentenza sul merito ma anche quella che abbia risolto una questione pregiudiziale o preliminare di merito. È possibile distinguere tra errori di fatto e di diritto

E’ opportuno segnalare che mentre alcune impugnazioni consentono di sottoporre al controllo di un altro giudice qualunque vizio, e si parla di mezzi di impugnazione a critica libera, in altri casi la legge determina, predisponendone un elenco tassativo, quali siano i vizi denunciabili e si parla di mezzi a critica vincolata. I mezzi di impugnazione sono:

  • regolamento di competenza, nei casi previsti dalla legge, contro le sentenze sulla competenza, litispendenza, sulla continenza e sulla connessione quando questa è causa di modificazione della competenza e anche contro i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cpc.
  • L’appello, come mezzo generale di impugnazione contro le sentenze di primo grado
  • il ricorso per cassazione contro le sentenze emesse in secondo grado o in unico grado
  • la revocazione
  • l’opposizione a terzo

L’art. 324 cpc, cosa giudicata formale, considera passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza né ad appello, né a ricorso per cassazione né a revocazione per i motivi di cui art.395. La nozione di cosa giudicata formale si applica a tutte le sentenze. Sono rimaste ferme le fondamentali distinzioni delle impugnazioni:

  • in ordinarie e straordinarie a seconda che impediscano la formazione della cosa giudicata o siano un rimedio contro il giudicato
  • in sostitutive o rescindenti a seconda che conducano ad una nuova decisione della causa soltanto al suo annullamento

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