È stata introdotta un’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione. Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme o alla consegna o rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento o la consegna o il rilascio nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L’ordinanza è titolo esecutivo. È revocabile con sentenza che definisce il giudizio. Si fonda su una cognizione piena, a differenza degli altri provvedimenti e può essere emanata solo alla chiusura dell’istruzione. Il momento finale per la richiesta è quello della precisazione delle conclusioni.
L’istanza ha per ovvio presupposto una conforme domanda di condanna, proposta dall’attore o dal convenuto in riconvenzione o da terzo interveniente. Il suo oggetto e l’oggetto della conseguente ordinanza è testualmente il pagamento di somme di danaro o la consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili. La formula nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova copre poi sia il caso che il giudice istruttore ritenga la domanda solo parzialmente fondata sia quello in cui creda opportuno riservare alla fase decisoria la completa valutazione di fondatezza di una parte ulteriore della domanda o di altre domande cumulate aventi sempre per oggetto il pagamento ovvero la consegna o il rilascio. In tutti questi casi l’anticipazione della sentenza è parziale e non totale.
L’ordinanza è pronunciata in contraddittorio dopo avere sentito le parti conformemente alla regola generale in materia. Come le altre ora menzionate è titolo esecutivo. Essa rientra fra i provvedimenti a stabilità limitata, revocabili solo con la sentenza che definisce il giudizio. La competenza a emetterla è del giudice istruttore. Nella giusta preoccupazione di consentire l’immediata o comunque la più sollecita definizione del processo di primo grado se nessuna delle parti manifesti l’interesse ad una decisione con sentenza o se esse manifestino l’interesse opposto e così di risparmiare sotto queste condizioni, i tempi e le energie richieste da quella redazione della motivazione della sentenza che condizionerebbe la resa della macchina giudiziaria civile, sono state dettate due disposizioni che consentono la conversione dell’ordinanza in sentenza impugnabile.
Anzitutto se dopo la pronuncia dell’ordinanza il processo si estingue l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza. La conversione opera con riferimento non all’oggetto del provvedimento ma all’oggetto dell’istanza. Se questa dunque sarà stata solo parzialmente accolta, l’ordinanza divenuta sentenza potrà essere impugnata da entrambe le parti essendosi verificata una soccombenza reciproca. In caso di estinzione del processo, l’ordinanza acquista immediatamente l’efficacia della sentenza appellabile nei termini breve e lungo rispettivamente stabiliti dagli articoli 325 e 327. L’ordinanza sopravvive all’estinzione del processo.
Il legislatore delle ultime riforme ha stabilito come regola generale la definitività dell’ordinanza stessa salvo che la parte intimata non manifesti espressamente la volontà che sia comunque pronunciata la sentenza. Art.186 → l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro 30 giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.
L’ordinanza può avere per oggetto tutto o parte del tema del giudizio. In questo caso la conversione dell’ordinanza in sentenza comporterà la separazione delle altre domande sulle quali il giudice non è stato chiamato a pronunciarsi in via anticipata. L’ordinanza non potrà essere pronunciata se la domanda di condanna è accessoria o comunque dipendente da una domanda diversa che non sia di mero accertamento. L’appello dovrà contenere i motivi specifici dell’impugnazione ma la specificità occorrente sarà ben minore di quella dell’appello contro la sentenza ordinaria. Essa infatti potrà che essere correlata alla motivazione succinta ma necessaria dell’ordinanza.