È prevista dall’art. 404 c.p.c. Si distingue fra:
– Opposizione di terzo ordinaria;
– Opposizione di terzo revocatoria.
Opposizione di terzo ordinaria
L’art. 404.1 c.p.c. afferma che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Con tale opposizione sono impugnabili:
– Le sentenze di primo grado;
– Le sentenze d’appello;
– Le sentenze in unico grado;
– Le sentenze di merito pronunciate dalla Cassazione;
– Le ordinanze di convalida di licenza o di sfratto (solo in alcune ipotesi).
Non è proponibile contro il decreto ingiuntivo divenuto definitivo, questo perché l’art. 656 c.p.c. prevede solo la proponibilità dell’opposizione di terzo revocatoria.
Può essere proposta anche contro una sentenza non passata in giudicato (la norma afferma “passata in giudicato o comunque esecutiva”).
Legittimato a proporre quest’opposizione è un terzo, quindi chi non è stato parte del processo: sia chi non è mai stato parte del processo, sia chi è cessato da tale qualità (estromesso in senso proprio: con una sentenza definitiva).
Non è previsto un termine per proporre questa opposizione (viene considerata un’impugnazione straordinaria).
La difficoltà maggiore è quella di individuare quando si ha un pregiudizio tale da legittimare la proposizione dell’opposizione di terzo. Legittimato è chi è terzo, quindi non subisce l’efficacia di cosa giudicata, non subisce gli effetti della sentenza (anche quando si ha l’efficacia esecutiva questa opera solo nei confronti del soccombente). Come si concilia quindi il fatto che sia legittimato un terzo con il fatto che la sentenza pregiudichi questo terzo (visto che non produce effetti giuridici nei suoi confronti)? Il problema si risolve configurando questo pregiudizio come un pregiudizio di fatto, non come un pregiudizio giuridico. In sostanza il pregiudizio è dovuto dal fatto che si crea una situazione di fatto che pregiudica questo terzo, questa sentenza crea un apparenza giuridica che pregiudica questo terzo.
I legittimati in concreto sono riconducibili in tre categorie:
– Colui che avrebbe potuto effettuare l’intervento principale, cosiddett terzo pretendente (es. due soggetti controvertono su chi sia il proprietario di un bene, vi è un terzo che ritiene di essere proprietario del bene. Questi avrebbe potuto effettuare intervento principale, ma siccome non lo ha fatto allora è legittimato a proporre effettuare opposizione di terzo ordinaria);
– Il litisconsorte necessario pretermesso: colui che doveva partecipare al processo, doveva essere ordinata l’integrazione del contraddittorio, questa non è stata ordinata ed è stata emessa la sentenza;
– Il falsus procurator: colui che è stato falsamente rappresentato nel processo.
Denominatore comune di queste ipotesi è il fatto che la sentenza crea una situazione giuridica apparente che pregiudica il terzo.
Controverso è se l’opponente faccia valere il diritto proprio, oppure oggetto dell’opposizione sia il diritto altrui:
– Tradizionalmente si ritiene che la situazione sostanziale controversa nell’opposizione di terzo sia lo stesso oggetto sui cui ha pronunciato la sentenza opposta, ma allora ci si chiede quale natura abbia l’opposizione di terzo ordinaria?
– Sarebbe preferibile ritenere che questa impugnazione deve qualificarsi come un’azione di accertamento negativo, che ha la peculiarità di essere proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza. Quindi può comportare la perdita di un grado di giurisdizione (d’altro canto l’appello non è un principio costituzionalizzato).
Non è nemmeno chiaro quali siano gli effetti dell’accoglimento dell’opposizione. Viene caducata la sentenza opposta, analogamente a quanto è previsto per la revocazione, oppure no?
Anomalie rispetto la disciplina sulle impugnazioni:
– È proponibile da un terzo;
– È proponibile senza termine di tempo;
– È proponibile davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza opposta.
La ragione di tutte queste anomalie sta nel fatto che questo istituto è stato trapiantato nel nostro ordinamento dal diritto processuale francese, mentre il nostro codice si ispira all’elaborazione dottrinale tedesca.
C’è stato chi ha consigliato che sarebbe meglio considerarlo un ramo secco dell’ordinamento (Allori). Taluni ritengono che invece questo istituto soddisfi delle esigenze (es. tuteli il litisconsorte necessario pretermesso, tuteli chi è stato vittima di una falsa rappresentanza nel processo etc.).
L’opinione dominante ritiene che non sia affatto un rimedio necessario, chi è legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria ha altri mezzi di tutela. Ad esempio il litisconsorte necessario pretermesso potrebbe:
– proporre direttamente in primo grado l’azione di accertamento negativo del diritto;
– proporre, nei confronti dei soggetti tra i quali era stata pronunciata la sentenza, l’azione di accertamento positivo del diritto di chi è legittimato ad opposizione di terzo;
– Può non fare nulla ed eccepire, qualora venga convenuto in un giudizio, che la sentenza non opera nei suoi confronti in quanto pronunciata tra altre persone.
Chi è legittimato all’opposizione di terzo ordinaria può fare intervento in appello ex art. 344 c.p.c. (anche chi è legittimato all’opposizione di terzo revocatoria).
Il procedimento di opposizione è disciplinato dalle norme stabilire per il giudizio davanti al giudice a cui si propone l’opposizione. La sentenza pronunciata è soggetta alle stesse impugnazioni previste contro la sentenza opposta.
Opposizione di terzo revocatoria
Possono proporla i creditori e gli aventi causa di una delle parti quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Ha natura di vera e propria impugnazione.
I legittimati subiscono l’efficacia della cosa giudicata.
È previsto un termine mobile per impugnare di 30 giorni dalla data in cui viene scoperto il dolo o la collusione (nel procedimento bisognerà fornire la prova della data in cui si è scoperto il dolo o la collusione). È quindi un’impugnazione straordinaria.
Provvedimenti contro cui può essere proposta:
– Sentenze di primo grado;
– Sentenze di secondo grado;
– Sentenze in unico grado;
– Sentenze di merito pronunciate dalla Cassazione;
– Decreto ingiuntivo divenuto definitivo ex art. 656 c.p.c.;
– Ordinanza di convalida di licenza di sfratto (in certe ipotesi).
Si pongono dei problemi circa l’individuazione degli aventi causa:
– C’è chi ritiene che tutti gli aventi causa siano legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria.
– C’è invece che riduce l’ambito dei legittimati:
Coloro che sono divenuti aventi causa prima del processo non sono soggetti alla cosa giudicata, quindi, visto che legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria sono solo coloro che sono soggetti alla cosa giudicata, gli aventi causa divenuti tali prima del processo non potranno proporre tale impugnazione (gli aventi causa di cui si parla nell’art. 2909 cc. sono solo quelli divenuti tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza);
Gli aventi causa divenuti tali durante il procedimento sono soggetti alla disciplina dell’art. 111.4 c.p.c.: subiscono l’efficacia di cosa giudicata, ma possono anche impugnare la sentenza. Questa legittimazione ad impugnare la sentenza viene intesa nel senso che sono proponibili le impugnazioni ordinare; e quindi se sono legittimati a proporre le impugnazioni ordinarie non sono legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria;
Altri ritengono che sia impossibile pensare che siano legittimati coloro che sono divenuti aventi causa dopo il processo. Bisognerebbe pensare all’ipotesi che viene proposta una domanda, si svolge un processo e la sentenza è l’effetto del dolo o collusione a danno di un terzo che non è nemmeno divenuto avente causa quando è stata pronunciata la sentenza; si dovrebbe iniziare il processo allo scopo di danneggiare un terzo che diverrà avente causa dopo la pronuncia della sentenza.
– È stato individuato un ambito di legittimazione che non è intaccato da queste tre opinioni critiche. Il concetto di avente causa in realtà si scompone in due ipotesi:
È avente causa colui al quale è trasferito (inter vivos o mortis causa) lo stesso diritto che è stato oggetto del processo;
È avente causa anche colui a favore del quale è costituito un diritto dipendente da quello oggetto del processo (es. rispetto al diritto di proprietà è un diritto dipendete il diritto di usufrutto).
Gli aventi causa intesi come titolari di diritti dipendenti non sono soggetti alla disciplina dell’art. 111 c.p.c. in quanto questo disciplina l’ipotesi del trasferimento a titolo particolare di un diritto controverso, e non l’ipotesi della costituzione di un diritto dipendente rispetto al diritto controverso. Pertanto costoro sono certamente legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria.
Il procedimento è disciplinato dalle norme stabilite per il giudice davanti al quale viene proposta l’opposizione, ed è soggetto alle stesse impugnazioni proponibili contro la sentenza opposta.
Il procedimento è emanato dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza.