conclusa la trattazione sopra illustrata, diverse eventualità si presentano al giudice istruttore. L’elemento del principio della domanda è il cosiddetto onere dell’allegazione: onere dell’attore di dedurre i fatti costitutivi e del convenuto di dedurre fatti impeditivi ed estintivi della situazione oggetto di giudizio e il correlativo vincolo del giudice a pronunciare soltanto sulla base di essi. Oggetto della prova sono non soltanto i menzionati fatti costitutivi, impeditivi o estintivi (fatti giuridici principali) ma anche quelle altre circostanze dalle quali può desumersi l’esistenza o l’inesistenza dei fatti principali (fatti semplici o secondari).
Opinione prevalente è che il giudice non possa ex auctoritate introdurre come temi di prova fatti secondari non affermati da alcuna delle parti negli atti introduttivi o nelle successive memorie autorizzate, né dedotti con istanze istruttorie presentate nel corso della trattazione della causa, nel rispetto delle preclusioni stabilite dalla legge.
Nel processo opera altresì ma solo nella fase finale del giudizio la regola di giudizio dell’onere della prova, intesa come ripartizione tra l’attore e il convenuto del rischio della mancata prova. La regola non ha valore assoluto in quanto il giudice deve anche tener conto delle norme che, in particolari materie, specificano o modificano la distribuzione del carico probatorio così come degli eventuali patti di inversione dell’onere della prova posti in essere dalle parti nei limiti nei quali la legge li ammette. Il giudice infine è tenuto a porre a base della decisione senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ossia i fatti notori ed utilizzare altresì le regole tecniche, scientifiche o di esperienza necessarie (massime di esperienza) eventualmente anche fornitegli da un consulente tecnico.
Gli art. 163 e 167 cpc prescrivono sia all’attore che al convenuto di indicare i mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione rispettivamente nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta ma nessuna decadenza né altra conseguenza è ricollegata l’omissione di queste indicazioni. Il giudice istruttore potrà ritenere la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova quando si tratti di una causa cosiddetta documentale. Il legislatore del 1990 aveva distinto con la previsione di udienze successive la fase della definizione del thema decidendum dalla fase della definizione del thema probandum: lo svolgimento prevedeva la conclusione della fase di trattazione senza che alle parti fosse ancora preclusa la possibilità di indicare nuovi mezzi di prova e di procedere alla produzione di ulteriori documenti. Il giudice, come alternativa, poteva decidere immediatamente sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova e dare corso all’istruzione probatoria senza la possibilità di ulteriori richieste istruttorie.
Il giudice doveva concedere all’attore e al convenuto un uguale termine per l’indicazione di prova contraria. Il sistema generale concedeva in altri termini all’attore e al convenuto la facoltà di procedere prima alla definizione delle domande ed eccezioni proposte e poi decidere la propria difesa sul piano istruttorio e se procedere all’ampliamento delle proprie richieste istruttorie. La riforma del 2005 ha invece escluso tale scansione temporale accorpando le attività in un unico momento e prevedendo identici termini finali. Al termine dell’udienza di prima comparizione e trattazione della causa le parti avranno pertanto due alternative:
- chiedere la deliberazione del giudice sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova
- chiedere la concessione dei termini di cui al sesto comma dell’art.183 cpc: nei due termini perentori l’attore e il convenuto dovranno procedere a precisazione e modificazione delle domande e indicare i nuovi mezzi di prova e ulteriori produzioni documentali, pena decadenza. Il giudice dovrà assegnare infine un ulteriore termine di 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Nel processo ordinario vige il principio di libertà delle deduzioni istruttorie, sia pure nei limiti temporali fissati dai termini giudiziari. I nuovi documenti possono essere prodotti e dedotti senza autorizzazione alcuna: al di fuori di ogni indagine del giudice. La preclusione che si verifica con la scadenza dei termini fissati, concerne in ultima analisi l’acquisizione al processo di tutto il materiale probatorio. Il legislatore ha inteso ovviare ai gravi inconvenienti cui la l. n. 80/2005 avrebbe dato luogo, in particolare alla coincidenza tra il momento finale er la definizione del thema decidendum e quello in cui si definisce il thema probandum.
Per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio su ogni punto della decisione, risulta di fatto consentita una possibilità di risposta quanto meno sul piano istruttorio, attraverso l’esplicarsi della prova contraria. Alcuni rilievi finali sono necessari per la comprensione delle preclusioni istruttorie:
- le preclusioni non valgono per il disconoscimento della scrittura privata contro gli atti e le scritture prodotti dall’avversario. Il disconoscimento è possibile nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Il termine del disconoscimento viene a cadere nella prima udienza.
- Non è invece fissato alcun termine per la proposizione dell’istanza di verificazione né per la querela di falso che può proporsi in qualunque stato e grado di giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Parimenti non è soggetto a termine il disconoscimento della riproduzione meccanica o copia fotografica.
- Resta al di fuori del regime preclusivo il giuramento decisorio che può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore.
- Vige inoltre il principio della non-contestazione: i fatti non contestati non hanno bisogno di prova. Le preclusioni non possono valere per i fatti non contestati nel corso della fase preparatoria ma potrebbero essere contestati successivamente potendo insorgere anche dopo la scadenza dei termini la contestazione che rende necessaria la prova.
- Il regime non si attaglia neppure per la deduzione di fatti decisivi sopravvenuti e per le relative istanze istruttorie né per la deduzione di prove su fatti divenuti rilevanti in relazione a uno jus superveniens o su fatti che integrano eccezioni rilevabili d’ufficio.