L’introduzione della causa
anche davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. È stata conservata l’alterativa della proposizione verbale della domanda: della quale il giudice di pace fa redigere processo verbale che a cura dell’attore è notificato con citazione a comparire a udienza fissa. La redazione del processo verbale si distingue dalla citazione a comparire ad un’udienza fissa che è atto dell’attore. La domanda comunque proposta deve contenere oltre l’indicazione del giudice e delle parti l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto. Non si richiede dunque che l’attore indichi le ragioni di diritto poste a base della domanda, i mezzi di prova dei quali intende valersi e i documenti che intende produrre.
La corte costituzionale ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio debba contenere tra l’altro l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione. I termini liberi a comparire devono essere non minori di quelli previsti dall’art.163-bis ridotti alla metà ossia quarantacinque giorni se il luogo di notificazione si trova in Italia e settantacinque giorni se si trova all’estero. La possibilità dell’abbreviazione dei termini e dell’anticipazione dell’udienza è espressamente contemplata nella norma per la quale nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell’art.163-bis del codice.
La rappresentanza del giudizio
entrambe le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato. Peraltro il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare. Il potere di transigere e conciliare è dunque coessenziale alla rappresentanza processuale volontaria davanti a questo giudice. Si intende che il mandato vale anche per la difesa in giudizio laddove la parte può stare in giudizio personalmente. È fatto salvo il potere del giudice di ordinare la comparizione personale delle parti. Il mandato infatti non deve essere necessariamente redatto per atto autentico né il mandatario che non sia avvocato ha il potere di autenticarlo ex art. 83 cpc.
La costituzione delle parti
le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’art.316 cpc con la relazione di notificazione e quando occorre la procura oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. La costituzione dell’attore avverrà mediante il deposito dell’originale del suo atto introduttivo con la relazione di notificazione. Quella del convenuto con il deposito della copia notificata di questo atto e in entrambi i casi della procura alle liti quando sia stata rilasciata o del mandato a rappresentare del quale si è detto. Le parti che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice adito debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione. In mancanza di tale dichiarazione anche nel processo verbale le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria salvo contrarie disposizioni di legge.