La disciplina dell’intervento per ordine del giudice è contenuta nell’art.107 c.p.c. il quale recita che il giudice quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti del terzo al quale la causa è comune ne ordina l’intervento. La disposizione racchiude una di quelle cosiddette Valvole di sicurezza del sistema perché concede al giudice un potere che può esercitare per far fronte alle imprevedibili situazioni processuali che sfuggono ad ogni disciplina. Se questo è lo scopo ultimo della norma non è invece chiaro quale sia il suo campo di applicazione dovendosi rifare ancora una volta al concetto di comunanza di causa.

Le difficoltà diventano poi ancora maggiori se si considera che lo strumento creato dal legislatore è in contrasto con il principio della domanda. La dottrina prevalente ritiene che vi sia comunanza di causa solo quando vi sia una connessione particolarmente intensa e cioè sia per l’oggetto sia per la causa petendi. Alcuni ritengono che sia sufficiente la presenza di una connessione propria e cioè o per l’oggetto o per la causa petendi mentre recentemente si è osservato che l’intervento iussu iudicis è uno strumento idoneo ad operare in tre settori e precisamente:

1) quello dei rapporti alternativi (è il caso della contestazione della legittimazione passiva accompagnata dall’indicazione del vero legittimato)

2) quello dei rapporti pregiudiziali ad es. controversie tra lavoratore ed ente previdenziale aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni assicurative in cui si contesti l’esistenza del rapporto pregiudiziale di lavoro

3) quello dei rapporti giuridici dipendenti ad es. controversie tra locatore e conduttore con estensione della sentenza al subconduttore

Nel campo dei rapporti alternativi il potere del giudice di disporre l’intervento viene giustificato dall’esigenza di garantire il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e la giustizia della decisione per cui se le parti originarie non hanno preso l’iniziativa di chiamare in causa il terzo è auspicabile che sia il giudice a prenderla. Nel campo dei rapporti pregiudiziali e dipendenti invece il potere del giudice di disporre l’intervento viene giustificato dalla tendenza a riconoscere al giudice una posizione sempre più attiva nel processo anche a danno del potere monopolistico delle parti di delineare i limiti soggettivi ed oggettivi della controversia. Per concludere va chiarito che i punti caratterizzanti l’intervento iussu iudicis sono i seguenti:

1) a differenza dell’intervento ad istanza di parte in quello iussu iudicis la valutazione dell’opportunità che il processo si svolga anche nei confronti del terzo non è successiva bensì preventiva

2) la chiamata del terzo è sempre un atto di parte in forma di citazione che a differenza di quella ad istanza di parte può essere ordinata dal giudice in qualsiasi momento

3) se nessuna delle parti originarie chiama in giudizio il terzo nel termine fissato dal giudice si ha la cancellazione della causa dal ruolo la quale consente la riassunzione del processo entro un anno purchè si citi anche il terzo e non l’estinzione del processo come avviene nelle ipotesi di litisconsorzio necessario.

Lascia un commento